La mancata riassunzione nei confronti della parte colpita da evento interruttivo non si estende all'intero processo

Redazione scientifica
21 Dicembre 2018

In caso di pluralità delle parti in causa, l'evento interruttivo del processo relativo ad una di esse (come in caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte chiamata in garanzia) ha portata limitata a quest'ultima e non si estende all'intera vicenda processuale.

Il caso. Il tribunale di Padova veniva adito con opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca. L'opponente chiamava in causa altri soggetti al fine di essere tenuto indenne. Tra di essi, una s.r.l. veniva dichiarata contumace e successivamente il giudice dichiarava l'interruzione del processo per il fallimento della stessa. La parte opposta, con istanza di riassunzione, eccepiva l'estinzione del processo per tardività della riassunzione in quanto con memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. era stata già allegata visura camerale da cui risultava il fallimento della società. Il tribunale dichiarava dunque l'estinzione del processo. La decisione veniva confermata in appello per acquiescenza dell'appellante rispetto all'ordinanza dichiarativa dell'interruzione.

L'opponente ricorre dunque in Cassazione.

Acquiescenza.Il Collegio in primo luogo premette che non è configurabile l'acquiescenza rispetto all'ordinanza di interruzione del processo. Se infatti questa sia stata emessa in carenza dei presupposti di cui all'art. 300 c.p.c., si realizza una situazione processuale analoga a quella prevista dall'art. 289 c.p.c. e cioè di mancata fissazione dell'udienza successiva a fronte della quale la parte ha l'onere di proporre istanza di prosecuzione del processo nel termine perentorio di sei mesi. Inoltre, laddove risulti mancante il presupposto dell'interruzione totale, l'istanza di riassunzione è qualificabile come tempestiva ex art. 289 c.p.c..

Precisa poi la Corte che, al fine della decorrenza della riassunzione della causa con riferimento all'evento interruttivo del fallimento della società, rileva la conoscenza legale dell'evento acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione che determini l'interruzione del processo, rimanendo irrilevante la conoscenza di fatto dell'intervenuto fallimento.

Portata dell'evento interruttivo.Secondo il ricorrente, l'evento interruttivo del rapporto processuale riguarda solo la parte colpita dall'evento stesso. Tale affermazione viene condivisa dalla Corte che, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15142/07) sul punto, disattende la tesi del giudice di merito secondo cui, in mancanza di separazione delle cause, l'effetto interruttivo si realizza per l'intero processo.
Applicando tali principi al caso di specie, gli Ermellini giungono ad affermare che «l'interruzione determinata dal fallimento della parte chiamata in garanzia ha riguardato il solo rapporto processuale relativo alla parte attinta dall'evento interruttivo e che la rilevata tardività dell'istanza di riassunzione, con il relativo effetto dell'estinzione del processo dichiarato dal giudice, ha riguardato solo il rapporto processuale relativo» a quella parte. Non si assiste dunque ad alcuna propagazione dell'interruzione rispetto al rapporto processuale con le altre parti, ragion per cui il ricorrente non aveva l'onere di provvedere alla riassunzione. Il giudice di prime cure, riscontrata la mancata riassunzione tempestiva nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, avrebbe dovuto provvedere con la prosecuzione del procedimento relativamente alle altre parti, peraltro tempestivamente richiesta dal ricorrente con l'istanza qualificabile ex art. 289 c.p.c..

Il ricorso viene dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio al tribunale di Padova in diversa composizione.

*Fonte: www.diritttoegiustizia.it

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