Applicazione dei principi contabili internazionali e bozza di legge di bilancio

Claudio Sottoriva
27 Dicembre 2018

Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede all'art. 85-bis (inserito in sede di esame dello stesso da parte della V Commissione Bilancio del Senato), la modifica del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 recante “Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali”.
Premessa

Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede all'art. 85-bis (inserito in sede di esame dello stesso da parte della V Commissione Bilancio del Senato), la modifica del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 recante “Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali”.

Come noto si tratta del Decreto Legislativo che disciplina nel nostro Paese l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione dei bilanci di esercizio e nei bilanci consolidati di gruppo.

L'applicazione dei principi IAS/IFRS

La modifica contenuta nella bozza di disegno di legge prevede – in particolare - l'inserimento dell'art. 2-bis dopo l'art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005 con il quale si rende facoltativa l'adozione dei principi contabili internazionali per i soggetti di cui all'art. 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La facoltà di non adottare più gli IAS/IFRS in questo caso potrebbe essere già adottata a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione dello Stato per il 2019 (p.e. già a partire dal bilancio dell'esercizio 2018).

Rammentando che l'art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005 prevede solamente le tipologie di società destinatarie della applicazione (obbligatoria o facoltativa) dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e che sono invece i successivi artt. 3 e 4 che individuano quali sono le tipologie di imprese che devono applicare i principi contabili internazionali vuoi per il bilancio consolidato (art. 3) vuoi per il bilancio di esercizio (art. 4), la collocazione dell'inserimento dell'art. 2-bis appare forse non tecnicamente perfetta.

Si ricorda che l'art. 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali in ottemperanza alle disposizioni europee (Regolamento UE 1606/2002). In particolare, la norma comunitaria dispone (art. 4) che le società soggette al diritto di uno Stato membro debbano redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. Il successivo art. 5 del regolamento (“Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico”) prevede che gli Stati membri possano estendere l'applicazione di detti principi anche ad altre società, benché non quotate.

L'Italia (art. 3 e art. 4 del D. Lgs. n. 38/2005) ha esercitato detta opzione scegliendo di applicare i principi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato di una platea più ampia delle sole società quotate.

In merito, ma saranno necessari approfondimenti avuto riguardo all'obiettivo dell'intervento inserito nella bozza di legge di bilancio che il Legislatore intende perseguire, si segnala che - per alcune tipologie di imprese – l'applicazione degli IAS/IFRS nella rendicontazione esterna d'impresa consegue ad esigenze connesse alla vigilanza da parte dell'Unione Europea (si veda, ad esempio, il settore delle banche e degli intermediari finanziari).

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