Sinistro avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero e modalità della notifica dell’atto di citazione

Giovanni Gea
Giovanni Gea
31 Dicembre 2018

Il danneggiato da sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo immatricolato o registrato all'estero, qualora intenda cumulare in un unico giudizio l'azione diretta di cui agli artt. 126 e 144 cod. ass. contro l'UCI Scarl e l'azione di risarcimento danni da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. contro il responsabile civile, quale forme deve osservare perché sia correttamente integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo per l'azione di responsabilità aquiliana?
Massima

Nel caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo immatricolato all'estero, se il danneggiato intende esperire cumulativamente l'azione diretta ex artt. 126 e 144 cod. ass. contro l'UCI Scarl e l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c . contro il proprietario del veicolo, la notificazione della citazione nei confronti di quest'ultimo va effettuata non solo presso l'UCI Scarl ma anche presso la sua residenza nelle forme di cui all'art. 142 c.p.c..

Il caso

Il conducente di un motociclo, in seguito ad un sinistro avvenuto in territorio italiano con un veicolo immatricolato all'estero, con due notifiche dell'atto di citazione entrambe presso l'UCI Scarl, una indirizzata all'UCI Scarl stessa ed una indirizzata alla proprietaria del veicolo, le conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace, per ottenere la loro condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti nell'evento.

Il Giudice di Pace, dichiarata l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione nei confronti della proprietaria del veicolo per violazione dell'art. 142 c.p.c., decideva unicamente la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI Scarl, ai sensi degli artt. 126 e 144 cod. ass., respingendo la domanda sull'assunto della esclusiva responsabilità dell'attore nel determinarlo.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace, l'attore proponeva appello per la sua integrale riforma sia con riferimento all'affermata propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro e sia con riferimento alla dichiarata inesistenza della notifica dell'atto di citazione alla proprietaria del veicolo.

La questione

Il danneggiato da sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo immatricolato o registrato all'estero, qualora intenda cumulare in un unico giudizio l'azione diretta di cui agli artt. 126 e 144 cod. ass. contro l'UCI Scarl e l'azione di risarcimento danni da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. contro il responsabile civile, quale forme deve osservare perché sia correttamente integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo per l'azione di responsabilità aquiliana?

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Como, quale giudice d'appello, pur riformando integralmente la sentenza con riferimento all'affermata esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, ha confermato il capo relativo alla dichiarata inesistenza della notifica dell'atto di citazione nei confronti della proprietaria del veicolo estero per violazione dell'art. 142 c.p.c. con conseguente rigetto dell'azione di responsabilità aquiliana promossa contro la stessa ai sensi dell'art. 2054 c.c..

Conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, il tribunale ha precisato che, qualora il responsabile del danno sia un cittadino straniero, la notificazione della citazione vada eseguita presso l'UCI Scarl per proporre la sola azione diretta contro l'UCI Scarl ai sensi degli artt. 126 e 144 cod. ass., con le modalità prescritte dall'art. 142 c.p.c. per proporre la sola azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero, e presso l'UCI Scarl e a norma dell'art. 142 c.p.c. per proporre cumulativamente nello stesso processo entrambe le azioni.

E, poiché, nel caso di specie, l'attore aveva notificato l'atto di citazione nei confronti della proprietaria del veicolo immatricolato all'estero soltanto presso l'UCI Scarl - quale domiciliataria ex lege dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. b), cod. ass. - e non anche presso la residenza della stessa e nelle forme di cui all'art. 142 c.p.c., il contraddittorio poteva ritenersi integro nei confronti della danneggiante solo con riferimento all'azione diretta proposta contro l'UCI Scarl ex art. 144 cod. ass. e, dunque, il Giudice di Pace aveva correttamente deciso nel merito, trattandosi di cause scindibili, unicamente quest'ultima.

Osservazioni

La S.C. ha più volte affermato che, in caso di cumulo tra l'azione diretta contro l'UCI Scarl e l'azione di responsabilità aquiliana contro il responsabile civile straniero, la notificazione della citazione nei confronti di quest'ultimo vada fatta sia presso l'UCI Scarl che presso il suo indirizzo all'estero, con la conseguenza che, in caso di omissione della notificazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c., il Giudice potrà decidere solo la causa promossa contro l'UCI Scarl ma non quella promossa contro il danneggiante straniero stante la mancata instaurazione di un rapporto processuale fra le parti.

Pertanto, il danneggiato ha la possibilità, laddove sia coinvolto in Italia in un sinistro stradale con un veicolo immatricolato all'estero, di cumulare in un unico giudizio l'azione diretta di cui agli artt. 126 e 144 cod. ass. contro l'assicuratore del responsabile civile e l'azione di risarcimento danni da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. contro il danneggiante.

Detta possibilità per il danneggiato di agire cumulativamente, in un unico giudizio, sia con azione diretta contro l'assicuratore del responsabile del danno e sia con azione per responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il danneggiante, era già prevista dall'art. 18 l. 990/1969 (oggi art. 144 cod. ass.) stante il vincolo di solidarietà che lega, in caso di sinistro stradale, il danneggiante alla compagnia assicurativa del veicolo.

Si tratta, invero, di un particolare tipo di solidarietà che sorge da obbligazioni distinte pur essendo identico il fatto dannoso che le origina: l'obbligazione del danneggiante sorge da una responsabilità da fatto illecito ex art. 2054 c.c. mentre l'obbligazione dell'assicuratore sorge da una responsabilità indennitaria ex lege ai sensi dell'art. 144 cod. ass.

Conseguentemente, il danneggiato, a seguito di un sinistro stradale, al fine di ottenere risarcimento dei danni subiti, può scegliere vari strumenti processuali:

a) agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, esperendo l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass., citando in giudizio anche il responsabile del danno quale litisconsorte necessario.

b) agire esclusivamente nei confronti del danneggiante (proprietario e/o conducente), esperendo l'azione per responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. senza necessità di dover citare in giudizio anche l'assicuratore del responsabile civile non essendo, in tal caso, litisconsorte necessario.

c) esperire cumulativamente, nello stesso processo, entrambe le azioni, diretta ex art. 144 cod. ass. contro l'assicuratore ed aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il danneggiante.

Tale ultima ipotesi integra una fattispecie di litisconsorzio facoltativo per la connessione sussistente tra le due domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto illecito da soggetti solidalmente obbligati.

In particolare, nel giudizio cumulativo, l'assicuratore assume la veste di litisconsorte facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 2054 c.c. contro il danneggiante così come il conducente del veicolo, che non sia anche proprietario, assume la veste di litisconsorte facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 144 cod. ass. contro l'assicuratore.

Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, qualora si voglia proporre la sola azione diretta contro la compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, l'atto di citazione andrà notificato all'UCI Scarl che, ai sensi dell'art. 126, comma 2, lett. b) e c) cod. ass., è legittimato a stare in giudizio ed è domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.

Qualora, invece, si voglia proporre cumulativamente l'azione diretta ex artt. 144 e 126 cod. ass. contro l'UCI Scarl e l'azione aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero, la notificazione dell'atto di citazione a quest'ultimo andrà effettuata anche presso la sua residenza nelle forme di cui all'art. 142 c.p.c.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, «i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale Italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze nelle forme di cui all'art. 142 c.p.c.».

Pertanto, qualora il danneggiato eserciti cumulativamente le due azioni (diretta ed aquiliana) ma notifichi l'atto di citazione soltanto presso l'UCI Scarl, omettendo la notifica ex art. 142 c.p.c. al danneggiante straniero, il Giudice non potrà decidere la causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 2054 c.c . contro il danneggiante per mancata instaurazione del rapporto processuale fra le parti.

Tuttavia, poiché le due cause esperite cumulativamente sono scindibili, il Giudice, previa declaratoria della inesistenza della notificazione della citazione al danneggiante, potrà decidere la causa promossa contro l'UCI Scarl, a condizione che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario nell'azione diretta ex artt. 126 e 144 cod. ass., mediante la notificazione della citazione allo stesso presso l'UICI Scarl.

*Fonte: www.ridare.it