In G.U. la legge di Bilancio 2019Fonte: L. 30 dicembre 2018 n. 145
02 Gennaio 2019
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre la c.d. Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Oltre alle misure programmatiche del Governo (reddito di cittadinanza, pensioni a quota 100 e primi passi verso la flat tax) sono, come ogni anno, numerose le novità per le imprese. Iper ammortamento e Bonus formazione 4.0. Prorogato anche per il 2019 l'iper ammortamento: ai costi per i quali spetta il beneficio vengono inclusi anche quelli per l'accesso ai beni immateriali agevolabili mediante soluzioni di cloud-computing (art. 1, commi 60-65). Anche il bonus formazione 4.0 continuerà ad essere valido nel 2019: il comma 60 prevede che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'art. 1, comma 9, l. n. 232/2016, si applicano, nelle misure previste al successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019. Rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni. Norma di continuità anche quella contenuta nei commi 940 e seguenti, che ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio al 31 dicembre 2018. Si prevede, in particolare, che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Investimenti in start up innovative. Il comma 218 prevede, per il 2019, che le aliquote di detrazioni e deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires l'aumento è dal 30% al 50%. PIR 2.0. I commi 211-215 intervengono sulla disciplina dei piani individuali di risparmio, al fine di canalizzare parte delle risorse dei risparmiatori verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano: i PIR costituiti a far data dal 1 gennaio 2019 - i c.d. PIR 2.0 - avranno dei vincoli di composizione, in favore di venture capital o PMI. Principi contabili internazionali. I commi 1070 e 1071 introducono la facoltà – e non più l'obbligo - di “applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall'art. 2, D.lgs. n. 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato” (si veda, sul punto: Sottoriva, Applicazione dei principi contabili internazionali e bozza di legge di bilancio, in questo portale). Ricerca e Sviluppo. Il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 d.l. n. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014, passa dal 50 al 25%, con un importo massimo annualmente concedibile per impresa che scende da 20 a 10 milioni di euro (commi 70-72). Iri e Ace. I commi 1055 e 1080 abrogano, rispettivamente, il regime opzionale IRI e l'agevolazione ACE. Web tax. Viene introdotta, dai commi 35 a 50, un'imposta sui servizi digitali, con aliquota del 3%, a carico dei c.d. colossi digitali: sono soggetti passivi dell'imposta tutti i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzino congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi, in Italia, derivanti da servizi digitali, come definiti nel comma 37, non inferiore a 5 milioni e 500 mila euro. Terzo Settore. Tra le norme più controverse c'è quella contenuta nel comma 51 dell'art. 1, che cancella il regime di favore per il prelievo Ires agli enti del Terzo Settore e, di fatto, raddoppia le tasse: viene abrogato l'art. 6 d.P.R. n.601/1973, che disponeva la riduzione dell'Ires alla metà, dal 24 al 12%, per taluni enti, quali istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso e fondazioni e il ritorno, quindi, al regime di tassazione ordinario. Il successivo comma 52 prevede che “la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51”. Ma il destino della norma in questione non è ancora definitivo: dopo le numerose polemiche suscitate negli ultimi giorni – e, non ultimo, dopo l'esplicito monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel discorso di fine anno - il Governo ha annunciato una possibile marcia indietro, con apposito provvedimento a gennaio che provvederà a riformulare e calibrare meglio la disciplina fiscale per gli ETS. La legge è in vigore dal 1° gennaio, ma per l'applicazione di molte norme si dovranno attendere i decreti attuativi. |