Legittima la riduzione del canone se l'immobile presenta vizi
03 Gennaio 2019
Tizio e Caia (conduttori) avevano chiesto al giudice la responsabilità di Sempronio (locatore) ai sensi degli articoli 1575 e 1581 ss. c.c. per vizi dell'immobile, con conseguente risarcimento del danno e riduzione del canone. Costituendosi in giudizio, in via riconvenzionale, il locatore aveva chiesto la condanna delle controparti a risarcirgli i danni che avrebbe subito per le opere rese necessarie dalla spruzzatura a calce del sottotetto eseguita senza autorizzazione dai conduttori. In primo grado era stata accolta parzialmente la domanda con contestuale riduzione del canone. In secondo grado, la Corte territoriale aveva ritenuto che il vizio, consistente in umidità, giustificava la riduzione del canone per la durata del contratto, e che l'ulteriore vizio da infestazione di zecche legittimava la riduzione del canone per un determinato periodo. Avverso tale decisione, il locatore ha proposto ricorso per la cassazione. Nel giudizio di legittimità, è stato confermato il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, a parere della Suprema Corte, i conduttori avevano provato di non aver goduto dell'immobile a causa dell'umidità e della presenza di zecche. Del resto, nel sinallagma proprio del rapporto locativo, la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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