I chiarimenti del Mise su adeguamento degli statuti e deposito bilanci per imprese sociali e coop sociali

La Redazione
04 Gennaio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina delle imprese sociali e delle cooperative sociali, alla luce di numerose problematiche interpretative emerse negli ultimi mesi a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 112/2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina delle imprese sociali e delle cooperative sociali, alla luce di numerose problematiche interpretative emerse negli ultimi mesi a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 112/2017.

Deposito dei bilanci. L'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 marzo 2018 dispone che gli enti privati che “esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, sono tenuti a depositare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale. Il MISE chiarisce che l'omesso deposito dei bilanci, da parte di imprese neocostituite, non costituisce ostacolo all'acquisizione dello status e, per l'effetto, all'iscrizione delle medesime nella sezione speciale agli effetti pubblicitari.

Altro aspetto controverso è quello relativo alla determinazione del termine per il deposito dei bilanci delle cooperative sociali e dei relativi consorzi: tale tipologia di soggetti deve intendersi assoggettata all'obbligo di deposito del bilancio sociale nelle forme e con le modalità previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112/2017, come richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. “c”, del citato decreto interministeriale, e quindi, in buona sostanza, secondo le modalità e i termini che saranno indicati nelle linee-guida da emanarsi ai sensi del ripetuto art. 9, comma 2. Di conseguenza, fino all'emanazione delle linee guida, il deposito dei bilanci assume carattere facoltativo.

Adeguamento degli statuti: serve il notaio. Il MISE interviene anche sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali già esistenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112/2017, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, devono adeguarsi “alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria”. Il termine è stato poi prorogato dal decreto correttivo (d.lgs. n. 95/2018) e scade il prossimo 20 gennaio.

Per le modifiche statutarie in esame, comunque, rimane necessario l'intervento del notaio.

Cooperative sociali: nessun obbligo di adeguamento. Infine, per le cooperative sociali e i relativi consorzi, che ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/2017 sono iscritti di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relative alle imprese sociali, non sussiste alcun obbligo di adeguamento degli statuti.

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