L'intollerabilità dei rumori può essere accertata anche mediante il ricorso alla normativa speciale
04 Gennaio 2019
A causa delle immissioni rumorose provenienti dall'appartamento sovrastante, il proprietario danneggiato aveva chiesto al Giudice di Pace la condanna di Caio (altro proprietario) ad eseguire tutte le opere ritenute necessarie per far cessare le immissioni. In primo e in secondo grado, accertata la intollerabilità delle immissioni, vi era stata la condanna del convenuto al rifacimento a proprie spese del controsoffitto in prossimità del solaio, secondo le prescrizioni tecniche del C.T.U. Avverso tale giudizio, il ricorrente aveva proposto ricorso in Cassazione eccependo l'illegittimità dei lavori del controsoffitto e i criteri della legislazione speciale dal C.T.U. La S.C. conferma il ragionamento espresso dal Tribunale (in grado di appello), secondo cui le immissioni provenienti dall'appartamento erano derivate dal mutamento di destinazione del solaio non destinato ad essere trasformato in abitazione.Per meglio dire, l'intollerabilità delle immissioni acustiche risultava dimostrata attraverso le prove testimoniali e la relazione del C.T.U., il quale, avvalendosi dei parametri di cui al DPCM 5/12/1997, aveva ben applicato il principio secondo cui anche quando la intollerabilità delle immissioni acustiche sia lamentata invocando la disciplina civilistica, non è errato misurarne la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale a tutela di interessi della collettività. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |