Oneri in capo al ricorrente che impugna per cassazione un provvedimento notificatogli via PEC

Redazione scientifica
07 Gennaio 2019

Se il ricorrente impugna per cassazione un provvedimento notificatogli a mezzo PEC, il difensore deve stampare e depositare il documento elettronico ed attestare che la copia depositata è conforme all'originale.

Il caso. Una società ha notificato un atto di precetto alla controparte, la quale a sua volta ha proposto opposizione agli atti esecutivi invocando vizi formali del precetto. Poiché l'opposizione è stata rigettata dal Tribunale, la controparte ha impugnato la sentenza per cassazione.

Oneri per chi impugna per cassazione un provvedimento notificatogli via PEC. La Corte, dichiarando improcedibile il ricorso, rileva che la sentenza d'appello è stata notificata via PEC alla ricorrente, la quale però ha depositato una copia della sentenza senza la stampa del messaggio PEC cui la decisione era allegata, senza la relazione di notifica e senza l'attestazione di conformità all'originale inviato via PEC (come richiede l'art. 9 della l. n. 53/1994).
A tal proposito la Corte chiarisce che chi impugna per cassazione un provvedimento notificatogli a mezzo PEC (art. 326 c.p.c.) deve depositarlo insieme con la relazione di notificazione (art. 369, comma 2, c.p.c.) e il messaggio in cui era allegato, pena l'improcedibilità. Tuttavia, ciò solo non è sufficiente perché le regole del PCT non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità e quindi dinanzi alla Corte di Cassazione è ancora necessario il deposito delle copie cartacee degli atti processuali.
Precisa dunque la Corte che «quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: a) stampando e depositando il documento elettronico; b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all'originale».
Tali principi espressi dalla Corte, già ribaditi anche dalla Cass. civ., n. 30765/2017 e dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17450/2017.

Applicabilità del principio di in contestazione. Poiché tra i motivi di ricorso la ricorrente ha addotto che la controparte non ha disconosciuto la conformità all'originale della copia notificata della sentenza, la Cassazione chiarisce che «il principio di non contestazione presuppone che la parte non contestante sia almeno costituita, cosa che nel caso di specie non si è verificata». Proseguono i Giudici che è ormai pacifico che la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte.

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