Orientamenti sulla produzione documentale in Cassazione

07 Gennaio 2019

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte si è occupata di stabilire i limiti della produzione documentale nel giudizio di cassazione.
Massima

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..

Il caso

Trattasi di giudizio di disconoscimento della paternità; il giudice di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per decorso del termine di decadenza di cinque anni dalla nascita del figlio ai sensi del novellato art. 244 c.c., sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Torino ora cassata. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso cassando di conseguenza la sentenza impugnata e rinviando al tribunale di Aosta in diversa composizione. In particolare, con il primo motivo di ricorso si denunciava, tra gli altri, la violazione dell'art. 244 c.c. proprio rispetto al punto della declaratoria di inammissibilità dell'azione per decorso del termine quinquennale di decadenza decorrente dalla nascita del figlio, non avendo la Corte d'appello proceduto ad un preventivo vaglio dell'interesse del minore, previa nomina di un curatore; né la Corte d'appello avrebbe rilevato che la disposizione introdotta con il d.lgs. n. 154/2013 dovrebbe applicarsi solo alle nascite verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 7 febbraio 2014.

La questione

In questa sede esaminiamo la questione processuale relativa alla inammissibilità della produzione documentale, atteso che il ricorrente, a sostegno del ricorso aveva prodotto l'istanza di cambiamento del cognome del minore, il test del DNA, il certificato di famiglia, l'atto di dichiarazione di nascita, la sentenza di divorzio, insieme con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. La Corte sul punto dichiara, come anticipato, l'inammissibilità di tale prdouzione documentale ribadendo che, in ossequio al disposto dell'art. 372 c.p.c., non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, a meno che questi documenti non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o nullità inficianti la sentenza impugnata ma, in tal caso, devono essere prodotti nel termine di cui all'art. 369 c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

Il principio affermato dalla Corte nella sentenza in commento è in linea con l'orientamento dominante; i limiti alla produzione documentale in Cassazione previsti dall'art. 372 c.p.c. dipendono dalla natura del giudizio di cassazione e dal fatto che nel giudizio in Cassazione non è possibile effettuare attività istruttoria. Se rispetto alle prove costituende tale divieto è sostanzialmente assoluto, per le prove documentali invece è lo stesso art. 372 c.p.c. a prevedere delle deroghe.

La dottrina giustamente sottolinea come l'art. 372 c.p.c. debba essere coordinato con l'art. 369 c.p.c. dato che la prima norma stabilisce quali documenti sono eccezionalmente ammissibili in Cassazione mentre la seconda norma pone un termine di preclusione molto rigido, dettato a pena di improcedibilità del ricorso per la produzione dei documenti in questione.

In particolare l'art. 372 c.p.c. stabilisce che non è ammesso il deposito di atti e documenti “nuovi” ossia non prodotti nei precedenti gradi del processo tranne quelli che concernono la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Pertanto la deroga alla improducibilità dei documenti nuovi è temperata dalla previsione che siano ammessi quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso, pur se a questa previsione vanno aggiunti ulteriori documenti che, seppur non previsti, sono comunque producibili in via di estensione.

a) Per quanto riguarda i documenti relativi alla nullità della sentenza, a fronte di una interpretazione più ampia della dottrina che ritiene producibile qualunque documento che comprovi la nullità di atti anteriori alla pronuncia della sentenza che si riverberino sulla stessa, vi è invece un orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità che tende ad ammettere solo i documenti che comprovino vizi di nullità dell'atto sentenza (Cass. civ., 28 febbraio 2012 n. 30124; Cass. civ., 9 agosto 2007 n. 17581), pur se a volte vi sono state pronunce che hanno aperto la strada a produzioni documentali di maggiore ampiezza (Cass. civ., 14 dicembre 2010, n. 25234; Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26319).

b) Quanto ai documenti relativi alla ammissibilità del ricorso e del controricorso la giurisprudenza da un lato ritiene che si possano produrre i documenti riguardanti sia la inammissibilità che la improcedibilità (in senso ampliativo ad es. Cass. civ., 21 marzo 2011, n. 6411; Cass. civ., 29 agosto 2011, n. 17686); dall'altro lato invece, in ossequio al dato testuale ritiene ammissibili solo i documenti relativi alla inammissibilità (Cass. civ., 16 luglio 2009, n. 16619).

c) Altri documenti producibili e non previsti dalla disposizione dell'art. 372 c.p.c. sono ad es. quelli che provano l'avvenuta cessazione della materia del contendere e il giudicato esterno. Con riguardo al primo profilo la giurisprudenza ammette i documenti relativi alla cessazione della materia del contendere perché essi sono afferenti alla ammissibilità del ricorso, dato che dimostrano il venir meno dell'interesse della parte (ad es. Cass. civ., 10 giugno 2011, n. 12737; Cass. civ., 29 ottobre 2010, n. 22199). Per quanto riguarda il giudicato esterno basti far riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato che è deducibile in sede di ricorso in cassazione il giudicato esterno che si sia formato dopo la conclusione del grado di merito. In particolare il riferimento è all'importante Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2000, n. 13916, che ha stabilito che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio quando esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; qualora la produzione del relativo documento - che non incontra ostacolo nel disposto dell'art. 372 c.p.c. - avvenga oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, la corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dal nuovo testo dell'art. 384, comma 3, c.p.c., deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

Altro problema, come visto, è quello relativo al termine per il deposito degli eventuali documenti ammissibili. Infatti il secondo comma dell'art. 372 c.p.c., nell'occuparsi dell'ipotesi relativa all'ammissibilità del ricorso o del controricorso afferma che i documenti ad essa relativi possono essere prodotti anche in un momento successivo rispetto a quello in cui sono depositati gli atti introduttivi del ricorso, purché alle controparti sia notificato l'elenco dei documenti prodotti. Con riguardo, invece, ai documenti relativi alla nullità della sentenza, la regola è diversa perché il deposito deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c..

Osservazioni

La Corte nel caso di specie ribadisce la regola generale, ossia che nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, a meno che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o nullità relative alla sentenza impugnata, nel qual caso, come anticipato, devono essere prodotti nel termine posto dall'art. 369 c.p.c., sicché ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c..

Con riferimento specifico al profilo sopra esaminato la giurisprudenza della Corte, come visto, ammette la produzione di documenti nuovi non solo nei casi di nullità della sentenza derivante da vizi propri della stessa, per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma prescritti dal codice di rito, ma anche derivante in via riflessa da vizi del procedimento, come quelli relativi alla regolare costituzione del rapporto processuale e nel caso di nullità derivante dalla inesistenza o nullità della notificazione della citazione introduttiva nei casi in cui la sentenza sia impugnabile solo con il ricorso per cassazione, in quanto in questi casi, la produzione di documenti costituisce l'unico modo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, per cui il divieto di produzione di nuovi documenti si tradurrebbe in una ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte (così Cass. civ.,n. 23576/2004, n. 13011/2006, n. 13535/2007, n. 3373/2009).

Nell'ipotesi di nullità che riguardi direttamente la sentenza impugnata la Corte ha affermato che i documenti devono essere prodotti nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. sicché ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c; invece il deposito dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, in base alla previsione del comma 2 dell'art. 372 c.p.c., può avvenire in qualsiasi momento anteriore alla discussione della causa, ma deve essere notificato mediante elenco alle altre parti, sempre che sulla relativa questione non si sia formato il contraddittorio (così Cass. civ.,n. 2431/1995, n. 8713/2004, n. 6656/2004, n. 7600/1997). In particolare la Corte ha affermato che la regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito; in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21729).

In realtà si riscontrano anche pronunce nel senso della ammissibilità del deposito documentale relativo alla nullità diretta della sentenza anche al di fuori dei termini per resistere in Cassazione, purchè prima dell'inizio della relazione della causa; così si è espressa Cass. civ.,n. 5480/2006, richiamando peraltro il capoverso dell'art. 372 c.p.c. nel caso particolare in cui era stata depositata l'ordinanza della corte d'appello, di correzione, quanto alla indicazione del terzo componente, dell'errore materiale della intestazione della sentenza impugnata per cassazione.

La Corte nella pronuncia in commento, aderendo all'impostazione nettamente maggioritaria che si fonda sulla diversa specifica formulazione dell'art. 372 c.p.c. in relazione alle due differenti ipotesi, conclude per la inammissibilità dei documenti prodotti in sede di memoria ex art. 378 c.p.c..

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