Il mancato controllo dei sindaci sulla trasparenza degli amministratori

La Redazione
08 Gennaio 2019

Il collegio sindacale, tenuto a vigilare sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo interno, risponde della propria inerzia in caso di irregolarità degli amministratori che abbiano agito in conflitto di interessi e in violazione del dovere di trasparenza, ex art. 2391 c.c.

Il collegio sindacale, tenuto a vigilare sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo interno, risponde della propria inerzia in caso di irregolarità degli amministratori che abbiano agito in conflitto di interessi e in violazione del dovere di trasparenza, ex art. 2391 c.c.

Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 126 depositata il 7 gennaio.

Il caso. Un componente del collegio sindacale di una s.p.a. veniva sanzionato dalla Consob, ai sensi dell'art. 149 TUF, per carenze di vigilanza nel sistema di controllo interno sull'operato degli amministratori nei rapporti con altra società e sul possibile conflitto di interessi di uno degli amministratori nei rapporti intrattenuti con tale altra società. La Corte d'appello confermava la sanzione, rilevando che il collegio sindacale non avesse attivato alcuni dei poteri informativi, ispettivi e reattivi loro riconosciuti; il sindaco proponeva ricorso per cassazione.

Il ruolo del collegio sindacale. Per la S.C., i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia di controllo del collegio sindacale sull'operato degli amministratori: essi, infatti, hanno l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo interno (Cass., n. 5357/2018) e a tal fine i sindaci possono utilizzare gli strumenti informativi e i poteri di indagine loro attribuiti dall'art. 149 TUF – poteri di ispezione e la richiesta di informazioni e chiarimenti. Parimenti, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società non vale ad escludere o anche solo limitare il potere-dovere di controllo del collegio sindacale; sicchè può aversi responsabilità anche in presenza di comitato di controllo interno, che può ritenersi una mera articolazione del c.d.a. soprattutto se, come nel caso di specie, il collegio sindacale rimane inerte anche quando le irregolarità erano già emerse ed erano state segnalate da altra funzione aziendale interna (audit).

La trasparenza degli amministratori e le operazioni in conflitto. Per altro verso, la S.C. chiarisce che, in tema di doveri degli amministratori, il dovere di trasparenza imposto all'organo gestorio dall'art. 2391, comma 1, c.c., prescinde dal ruolo ricoperto dall'amministratore nell'organizzazione sociale e sussiste indipendentemente dall'organo competente a esaminare l'operazione. Tale dovere di trasparenza, quanto a potenziali conflitti di interessi, non deve necessariamente correlarsi a una deliberazione del c.d.a. o del comitato esecutivo.