Responsabilità della PA: la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità
09 Gennaio 2019
IL CASO Un carabiniere, nell'entrare in caserma, viene travolto da una porta carraia che aveva dovuto aprire manualmente; mancando il fermo di arresto, la porta gli era infatti caduta addosso cagionandogli lesioni personali gravi e postumi invalidanti. L'uomo cita dunque in giudizio per il risarcimento dei danni, innanzi al Tribunale ordinario, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Comune ed il Comandante della Caserma all'epoca dei fatti. Il Comandante chiama in causa l'impresa che si era occupata della manutenzione e le compagnie assicurative. Sia in primo che in secondo grado il solo Ministero della Difesa viene condannato al risarcimento del danno biologico e patrimoniale. In particolare la Corte d'appello respinge l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario qualificando la domanda attorea come domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, non essendosi palesata la volontà dell'uomo di far valere la responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di lavoro, che si presentava dunque come una mera occasione dell'evento. La domanda dunque andava qualificata come una richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (ex multis, Cass. civ. n. 99/2001). La corte territoriale aveva dunque condannato il Ministero per responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, poiché non aveva dimostrato la sussistenza dell'evento fortuito che avrebbe interrotto in nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
RICORSO IN CASSAZIONE Con un unico motivo di ricorso il Ministero della difesa ricorre in Cassazione e denuncia violazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2087 c.c., ritenendo sussistenti nel caso di specie i presupposti per configurare una responsabilità amministrativa della Pubblica Amministrazione quale datrice di lavoro; la controversia doveva pertanto svolgersi innanzi al Giudice amministrativo. In particolare, il Ministero sottolinea che la porta carraia consentiva l'accesso alla caserma solo delle auto di servizio e private dei dipendenti autorizzati, essendo qualificata come area militare. Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione sostiene che l'obbligo di manutenzione e di gestione di tale dispositivo si sarebbe dovuto intendere come datoriale ex art. 2087 c.c., tanto più che il carabiniere danneggiato aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento dell'infortunio da causa di servizio.
ACCERTAMENTO DELLA NATURA GIURIDICA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROPOSTA La Suprema Corte rigetta il ricorso e ricorda il principio ripetutamente affermato dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui «la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta». Dunque, se è stata fatta valere una responsabilità di tipo contrattuale, la competenza sarà del giudice amministrativo (per controversie aventi per oggetto questioni relative al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998); nel caso in cui, invece, sia stata invece dedotta responsabilità extracontrattuale, l'azione dovrà svolgersi dinnanzi al giudice ordinario.
RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. Nel caso di specie, precisa la Cassazione, l'evento dannoso è stato causato dalla caduta della porta carraia, rendendo dunque indubbio il nesso di causalità con il bene in custodia del Ministero, che non ha offerto la prova del caso fortuito che avrebbe potuto escludere il nesso eziologico tra prova e danno (ex multis, Cass. civ. n. 11785/2017). Dunque la Corte ritiene corretta la riconduzione della responsabilità dell'amministrazione all'art. 2051 c.c.: l'omessa custodia della porta di accesso alla caserma è condotta lesiva idonea ad incidere sulla generalità delle persone (Cass. civ. n. 1875/2011).
ELEMENTI INUTILI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE La Cassazione ritiene infine irrilevante sia che il fatto sia avvenuto mentre il carabiniere si recava in caserma per prendere servizio, sia che l'accesso fosse consentito solo ai mezzi autorizzati, sia infine che sia stata riconosciuta la causa di servizio al lavoratore. Nessuno di questi elementi incide infatti sull'individuazione della natura della domanda. Le Sezioni Unite rigettano dunque il ricorso e danno atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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