Sequestro giudiziario di ramo d’azienda e nomina del gestore e temporaneo
09 Gennaio 2019
In caso di sequestro giudiziario di un ramo d'azienda, la gestione temporanea del bene, di cui al n. 1 dell'art. 670 c.p.c., deve tenere conto delle caratteristiche del ramo d'azienda sul quale il sequestro è caduto, preservandone intatto, nella misura del possibile, il valore: appare coerente la nomina, quale custode, dell'amministratore delegato del soggetto che, qualunque sarà la decisione finale nella procedura giudiziale, rimane proprietaria del bene (nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la nomina, quale custode temporaneo di un ramo d'azienda di una struttura ricettiva di lusso, l'amministratore delegato della società proprietaria, rigettando il ricorso della società detentrice del ramo d'azienda, in forza di un contratto d'affitto, che chiedeva la nomina del proprio legale rappresentante). Lo strumento cautelare del sequestro giudiziario, nella sua tipicità processuale, ha carattere duttile quanto alle modalità della sua attuazione, sì da modularsi in base al bene che va ad astringere e degli interessi che è chiamato in concreto a salvaguardare. |