Deve essere demolita la tettoia che attenui la resistenza sismica dell’edificio
09 Gennaio 2019
Tizio, eccependo la violazione della normativa antisismica, aveva chiesto al giudice adito l'eliminazione dell'opera posta in essere da Caia, la quale ricavando dei locali al primo piano, aveva provveduto a coprire la terrazza con una tettoia gravante su dei tubolari metallici infissi nel comune muro di confine, così dando luogo ad una costruzione contigua non resa indipendente e liberamente oscillabile attraverso la predisposizione di un giunto antisismico. Per le suesposte ragioni, Caia era stata condannata alla rimozione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale decisione, confermata in appello, Caia aveva proposto ricorso in Cassazione eccependo che era da escludersi la ritenuta sopraelevazione, essendosi la ricorrente limitata solo a dotare di un tetto il terrazzino preesistente. Nel giudizio di legittimità viene confermato il ragionamento espresso dalla Corte d'appello, che aveva fatto corretta applicazione della legge n. 1684/1962. La quale, al fine di assicurare la prevenzione antisismica, derogando agli artt. 874, 876 e 884, c.c., esclude che si possa far luogo a costruzione chiedendo la comunione forzosa del muro e che si possa edificare innestando il proprio muro o in aderenza, dovendo le costruzioni restare separate da un giunto tecnico o altro accorgimento, avente la funzione di ridurre il più possibile la rigidità della struttura, rendendo flessibili le due unità. In virtù di quanto esposto, il ricorso è stato rigettato e, per l'effetto, è stata confermata la rimozione della tettoia. |