Il congedo parentale nella disciplina del CCNL scuola quale norma di maggior favor rispetto alla disciplina legale
27 Dicembre 2018
Massima
In virtù del principio per cui la contrattazione collettiva può derogare solo in mejus le disposizioni normative, tranne che in casi predeterminati, il contratto collettivo nazionale del comparto scolastico prescrive in materia di congedo parentale una disciplina di maggior favore rispetto alle disposizioni dell'art. 34 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e pertanto è la sua disciplina a prevalere sulla norma di legge. L'art 12 del CCNL dispone, infatti, senza operare alcuna distinzione relativamente alla soglia dei sei anni di vita del bambino, rispetto invece a quanto statuito della fonte legale, che i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono sempre retribuiti completamente senza incisione sull'istituto delle ferie. Il caso
Un dipendente del MIUR, in forze presso una scuola toscana, adiva il Tribunale di Grosseto al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla piena retribuzione, senza decurtazione di ferie e tredicesima oltre gratifica natalizia, a seguito della richiesta di 23 giorni di congedo parentale usufruito per la prima volta al fine di occuparsi delle necessità del figlio di 10 anni. La Ragioneria dello Stato, infatti, in virtù della normativa di cui all'art. 34 del d. lgs 151/2001, meglio noto come T.U. In materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità, che fissa nel 30 % della retribuzione l'indennità dovuta ai genitori, operava sulla busta paga del docente le relative trattenute con riduzione proporzionale delle ferie. A fronte di tale operato il lavoratore lamentava l'illegittimità dell'operato invocando come l'art. 12 del CCNL applicato nel comparto scolastico prescriva una disciplina di maggior favore rispetto alla previsione legale in quanto senza tener in considerazione l'età del bambino prescrive un'indennità corrispondente al 100% della retribuzione per i primo 30 giorni di congedo. La questione
Le questioni giuridiche sottese al caso di specie riguardano in primo luogo la corretta interpretazione dell'art. 12 del CCNL scuola, in materia di congedo parentale. Mentre infatti la disciplina legale prescrive una differenziazione dell'importo dell'indennità in base all'età del bambino, la norma di natura contrattuale omette tale indicazione sancendo il diritto del lavoratore a ricevere per i primi 30 giorni di congedo la retribuzione per intero. Accolta tale interpretazione, la norma del contratto collettivo ponendo una disciplina di favore rispetto a quella legale troverebbe applicazione in luogo della previsione di fonte primaria, principio attinente l'efficacia oggettiva del contratto collettivo e pi nello specifico dei rapporti tra contratto collettivo e noma di legge. Le soluzioni giuridiche
Nell'approcciarsi alla problematica il Tribunale Grosseto ripercorre l'iter normativo in materia di congedo parentale. Ai sensi dell'art. 32, primo comma, del d.lgs 151/2001, come modificato dal d.lgs. 80/2015, i genitori possono fruire del congedo parentale fino all'età di 12 anni del bambino. Il trattamento economico del congedo parentale è invece disciplinato dal successivo art. 34 il quale fissa nel 30 % della retribuzione la corrispettiva indennità dovuta fino all'età di sei anni del bambino. Oltre alla normativa di rango primario, l'istituto del congedo parentale è disciplinato anche dall'art. 12 del CCNL applicato al settore scolastico il quale in deroga alla prima rappresenta una norma di maggiore favore. La disposizione, infatti, prevede che i primi 30 giorni di congedo parentale computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, riferendosi esclusivamente all'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001. La norma pertanto non opera alcuna distinzione nei casi in cui il bambino abbia superato o meno la soglia dei sei anni. Detta interpretazione è sostenuta dal fatto che laddove la noma contrattuale intenda prescrivere una distinzione in base all'età del bambino tale intenzione viene esplicitamente manifestata come nel caso del comma 5 dell'art. 12. Alla luce di quanto rilevato la norma collettiva prescrive una disciplina di maggior favore e dunque trova applicazione nel caso di specie. A conferma di quanto sostenuto il Giudice toscano richiama infine un'analoga sentenza della Corte di Cassazione nella quale i giudici di legittimità forniscono la medesima interpretazione relativamente ad una norma simile presente nel contratto collettivo applicato al comparto Ministero di Giustizia. Osservazioni
Relativamente al caso di specie il Tribunale di Grosseto sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore dichiarando l'applicazione della norma collettiva di maggior favore in luogo dell'art. 34 del d. lgs. 151/2001, come modificato dal d. lgs. 80/2015. Appare chiaro come una diversa interpretazione della norma priverebbe di valore la disposizione collettiva frustandone l'intento. Poiché in materia di congedo parentale il legislatore ha lasciato alla competenza della contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 una lettera dell'art. 12 nel senso di ricalcare l'art. 34 del T.U in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità sarebbe certamente priva di senso disponendo la legge il trattamento minimo sul quale la fonte collettiva può intervenire migliorando le soglie di tutele prescritte dalla prima
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