Effetti del cumulo soggettivo sulla competenza per territorio
10 Gennaio 2019
Quali sono gli effetti del cumulo soggettivo sulla competenza per territorio?
Secondo la giurisprudenza di legittimità la deroga alla competenza per territorio per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita . Infatti, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore. L'art. 104 c.p.c. norma ammette infatti il cumulo di domande, «purchè sia osservata la norma dell'art. 10, comma 2» (Cass. civ., sez. VI-2, ord., 14 dicembre 2010, n. 25269 e Cass. civ., sez. II, sent., 1 marzo 2007, n. 4862). Diversamente ragionando risulterebbe leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Cass. civ., sez. L, sent., 10 agosto 2012, n. 14386; Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2003, n. 16136; Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, n. 4862; Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2010, n. 25269). Infatti, le ipotesi di spostamento della competenza per territorio per ragioni di connessione previste dal codice di procedura civile (artt. 31 e ss.) sono tutte connotate dalla sussistenza di un collegamento riconducibile alla connessione oggettiva. L'art. 33 c.p.c. recita: «Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo». La norma consente la deroga alla competenza territoriale, per permettere la realizzazione di quello che si suole chiamare il simultaneus processus tra più cause intercorrenti tra soggetti differenti che risultino, però, connesse per l'oggetto o per il titolo. Si parla, in questi casi, anche di litisconsorzio facoltativo semplice. |