Pregiudizialità del giudizio penale e sospensione del giudizio civile: non è sufficiente la identità dei fatti

10 Gennaio 2019

La Suprema Corte si è occupata di stabilire in quali casi la contemporanea pendenza di un processo penale può produrre la sospensione - per pregiudizialità - del giudizio civile.
Massima

Per rendere dipendente una decisione civile dalla definizione di un giudizio penale, non è sufficiente che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel giudizio civile sia collegato normativamente alla commissione di un reato, oggetto di imputazione nel processo penale.

Il caso

Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto crediti – di natura contrattuale ed aquiliana - pretesi da una società appaltatrice nei confronti di una ditta subappaltatrice relativi alla costruzione di alcuni immobili, era instaurato un giudizio penale nei confronti dei legali rappresentanti della ditta subappaltatrice per il delitto di danneggiamento degli immobili realizzati. Il giudice di primo grado disponeva la sospensione del giudizio civile, sul rilievo della esistenza del processo penale. La società appaltatrice proponeva regolamento di competenza evidenziando che già in passato – tra le stesse parti – la Corte di cassazione aveva annullato una precedente ordinanza di sospensione, lamentandosi che il giudice di merito non aveva indicato la esistenza del necessario vincolo di stretta ed effettiva consequanzialità tra i due giudizi. La Corte di cassazione accoglie il regolamento di competenza con annullamento della ordinanza di sospensione, osservando che già in passato le Sezioni Unite hanno escluso la sussistenza di alcun potere discrezionale di sospensione del processo in capo al giudice ex art. 42 c.p.c., sospensione possibile nei soli casi tassativamente previsti dalla legge. I Giudici di legittimità, analogamente, precisano che non solo il giudicato penale esplica la propria efficacia nel giudizio civile nei casi stabiliti dall'art. 654 c.p.p., ma inoltre escludono la esistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra giudizio penale, avente ad oggetto il delitto falso ovvero di truffa, e giudizio civile, volto ad ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c..

La questione

La questione in esame è la seguente: in quali casi la contemporanea pendenza di un processo penale può produrre la sospensione - per pregiudizialità - del giudizio civile.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione con la pronuncia in commento si uniforma all'orientamento che costituisce vero e proprio ius receptum a mente del quale la decisione del processo civile è dipendente dalla definizione del giudizio penale non solo allorquando nei due processi vengano in rilievo gli stessi fatti, essendo necessario che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato alla commissione di un reato, oggetto di accertamento in sede penale. Inoltre, la sospensione può essere disposta dal giudice civile allorquando una norma penale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sulla pretesa portata innanzi alla cognizione del giudice civile (Cass. civ., n. 18202/2018; Cass. civ., n. 26863/2016; Cass. civ., n. 23516/2015).

Come noto, l'art. 35 l. n. 353/1990, al fine di coordinare il disposto dell'art. 295 c.p.c. con le modifiche introdotte al codice di procedura penale nel 1988, ha abolito la necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile di danno, eliminando il richiamo all'art. 3 c.p.p. contenuto nella prima parte della norma che si commenta.

Pertanto, nel sistema novellato, ferma la sospensione del processo civile per la pendenza del processo penale nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. nelle ipotesi in cui la decisione emessa in sede penale possa effettivamente esplicare effetti nel giudizio civile (Cass. civ., n. 14566/2002), si avrà inoltre sospensione necessaria del giudizio civile ove lo stesso sia concretamente “pregiudicato” dal processo penale pendente secondo quanto previsto dall'art. 295 c.p.c..

A quest'ultimo riguardo, la Corte di cassazione ha anche osservato, infatti, che in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, sicché per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. civ., n. 5804/2015).

Inoltre, deve rilevarsi che è consolidato l'orientamento in virtù del quale la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. civ., n. 11688/2018, fattispecie nella quale è stato accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della procura ad litem).

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno annullato, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, essendo invece configurabile una semplice comunanza di fatti, l'ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali e l'accertamento della invalidità e dell'inefficacia del relativo contratto in attesa della definizione del processo penale per il reato di truffa, addebitato a soggetti facenti capo alla organizzazione di entrambe le parti, relativo alla determinazione dei corrispettivi (Cass. civ., n. 27787/2005).

A riguardo, è stato altresì precisato che il giudizio civile di risarcimento del danno da fatto illecito è soggetto a sospensione necessaria per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ed in relazione all'art. 211 disp. att. c.p.p., solo quando tra i fatti costitutivi del diritto risarcitorio vi sia una fattispecie di reato ascritta al soggetto convenuto in giudizio, e non pure nel caso opposto in cui il giudizio penale riguardi una pretesa responsabilità dell'attore, sebbene in ordine a condotte collegate a tale fattispecie (Cass. civ., n. 7617/2017).

Analogamente, la Corte di cassazione ha evidenziato che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Cass. civ., n. 6510/2016).

Sull'assunto per il quale la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati e tale evenienza non ricorre qualora l'azione civile sia stata autonomamente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, poiché l'esito del giudizio civile prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall'art. 3 del precedente c.p.p. (Cass. civ., n. 24811/2005: fattispecie relativa al rapporto tra l'azione proposta dall'Inail nei confronti di un soggetto che aveva aggredito una guardia venatoria in quanto sorpreso in atto di bracconaggio, per il recupero delle somme pagate all'assicurato, e il procedimento penale a carico del danneggiante).

Osservazioni

A legislazione vigente il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione delle limitate ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale.

Invero, dopo le modifiche all'art. 42 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353/1990, non vi è più spazio nell'ordinamento per la sospensione discrezionale.

Questa può allora essere disposta solo nei casi tassativi previsti dalla legge, cioè ipotesi in cui il giudice è obbligato a sospendere il giudizio civile.

In caso contrario ci sarebbe una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e di durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.).

In definitiva, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato nell'art. 295 c.p.c. (nel caso, cioè, in cui in giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa) o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio.

Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, l'unico mezzo processuale preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p.: di conseguenza, i due processi possono proseguire parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti.

La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

Peraltro a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

Al di fuori di tali ipotesi invece il giudizio civile prosegue autonomamente e il giudice accerta liberamente i fatti e le responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere tenuto a sospendere il giudizio civile e senza essere vincolato alle risultanze del processo penale.

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