È nullo il contratto di somministrazione a tempo determinato se la causale è omessa o troppo generica

La Redazione
10 Gennaio 2019

Il contratto di somministrazione a tempo determinato è nullo se non vengono indicate le ragioni tecniche, produttive o organizzative per le quali viene stipulato. Inoltre, per salvare il contratto dalla nullità, non è sufficiente che il datore indichi una causale contrattuale troppo generica, dovendone indicare una specifica.

Il fatto. La Corte d'appello di Napoli, riformando la decisione del Tribunale e accogliendo il ricorso proposto da Telecom Italia s.p.a., ha respinto le domande proposte da due lavoratrici volte alla declaratoria di nullità dei rispettivi contratti di somministrazione a termine e alla trasformazione degli stessi in rapporti a tempo indeterminato.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso in Cassazione le lavoratrici lamentando che, nello stipulare il contratto di somministrazione a termine, la società datrice non abbia indicato formalmente la causale.

Doverosa indicazione delle ragioni tecniche, produttive organizzative. La Cassazione chiarisce come la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5, d.lgs. n. 251 del 2004, non sussista più un onere formale di indicazione per iscritto delle ragioni di tecniche, produttive ed organizzative per le quali è stato posto in essere un contratto di somministrazione a tempo determinato.


A ulteriore conferma di quanto sopra, i Giudici richiamano il disposto dell'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, il quale ammette la somministrazione di lavoro a tempo determinato soltanto a fronte di ragioni legate alla produzione ed organizzazione.

Inoltre, continua la Corte, benché l'art. 21 del medesimo decreto, dopo le modifiche apportate del d.lgs. n. 251 del 2004, non obblighi più ad indicare la causale, tale dovere è ancora presente nel successivo art. 27.

Possibile la verifica sulla specificità ed effettiva sussistenza della causale. Alla luce di tali disposizioni, dunque, emerge che nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e queste devono essere chiaramente percepibili.

È infatti possibile effettuare una verifica sulla sussistenza effettiva della causale, dovendo la stessa essere concretamente riscontrabile.

Posto ciò, non è sufficiente un'indicazione generica, essendo prevista la nullità del contratto in caso di indicazione della causale di somministrazione omessa o non specifica. Per tali ragioni la Cassazione accoglie il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.