La casetta in legno e la copertura della piscina necessitano del permesso di costruire
10 Gennaio 2019
La Corte d'appello aveva confermato la pronuncia di condanna, emessa in primo grado, nei confronti di Tizio in ordine al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere realizzato, senza permesso di costruire, una struttura di copertura di una preesistente piscina ed una casetta in legno. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo il vizio di motivazione, per non essere state qualificate le opere come dirette a soddisfare esigenze temporanee - e quindi non assoggettate a permesso di costruire - in conformità alle previsioni del regolamento edilizio comunale, che al proposito considerava le coperture mobili di spazi aperti senza indicare limiti volumetrici. La S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte d'appello, secondo cui in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5, comma primo, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione. Pertanto, correttamente è stata escluso che la copertura di una piscina concretizzasse un'opera destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee, posto che la copertura era stata realizzata, e veniva in concreto utilizzata, stagionalmente, tutti gli anni, durante i mesi meno caldi. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |