Il deposito cartaceo dell’atto di opposizione
11 Gennaio 2019
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali con modalità telematiche è riservato alle parti precedentemente costituite. Pertanto, poiché l'atto di opposizione (nel caso di specie, un ricorso ex art. 615 c.p.c. finalizzato alla sospensione della procedura esecutiva) si sostanzia in una costituzione in giudizio, introducendo nella procedura esecutiva una specifica parentesi di cognizione, il deposito cartaceo dell'opposizione deve considerarsi pienamente valido e legittimo.
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