Ricorso per revocazione: ammissibile solo per accertamenti in fatto non contestati o non contestabili

La Redazione
11 Gennaio 2019

A norma dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 156/2015), l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che...

A norma dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 156/2015), l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata con i mezzi ordinari di gravame.

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