L'eccezione di prescrizione della banca: specifica o generica?

Fabio Fiorucci
11 Gennaio 2019

Nel contenzioso bancario, l'eccezione di prescrizione è di regola sollevata dalle banche nei propri atti difensivi nei confronti dei clienti che agiscono per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente. Divergenze di vedute sono state espresse dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alle concrete modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione e al suo contenuto
Premessa

Nel contenzioso bancario, l'eccezione di prescrizione è di regola sollevata dalle banche nei propri atti difensivi nei confronti dei clienti che agiscono per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente. Divergenze di vedute sono state espresse dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alle concrete modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione e al suo contenuto: ai fini della composizione di tale contrasto, con ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018 sono state investite della questione le Sezioni Unite della Cassazione.

L'eccezione di prescrizione nel contenzioso bancario

L'art. 2934 c.c. disciplina la prescrizione, stabilendo che «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge». La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2938 c.c.).

Nel contenzioso bancario, l'eccezione di prescrizione è di regola sollevata dalle banche nei propri scritti difensivi nei confronti dei clienti che agiscono per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate in conto corrente. L'eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l'accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati quanto piuttosto di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, ossia la restituzione al cliente degli importi indebitamente trattenuti dalla banca.

L'azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; Cass. n. 20933/2017), che decorredal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), cioè dal pagamento alla banca.

Il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.

In un recente passato era dibattuto se la prescrizione decorresse da ogni singola annotazione dell'addebito in conto corrente o dalla data di chiusura definitiva del c/c utilizzato per gli addebiti. La rilevanza pratica della distinzione appare evidente: la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca deve tenere conto della eventuale intervenuta prescrizione. Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; donde la necessità di individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile alla condictio indebiti.

La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con l'importante sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, che costituisce un punto di riferimento degli operatori del diritto bancario. Recuperata e valorizzata a) la distinzione tra versamenti ripristinatori e rimesse solutorie, b) stabilito che non si può ipotizzare il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione e c) riconfermato che, riguardo alla domanda volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento ma da quella del pagamento stesso (Cass. n. 7651/2005), le Sezioni Unite n. 24418/2010 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati».

Le Sezioni Unite hanno dunque individuato due diversi momenti di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione - in funzione della natura (solutoria o ripristinatoria) della rimessa registrata in conto corrente - sintetizzabili come segue: il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria (conto affidato e regolarmente mantenuto entro il fido), decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente; il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l'azione di indebito proposta dal correntista, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria (conto scoperto privo di fido o in extra fido), decorre dalla data di annotazione in conto.

L'eccezione di prescrizione della banca: a) specifica

Divergenze di vedute sono state espresse dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alle concrete modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca e al suo contenuto (per Cass. n. 4518/2014, Cass. n. 20933/2017 e Cass. n. 17998/2018, incombe alla banca che eccepisce la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie).

Secondo un primo orientamento, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi ammissibile solo ove dedotta in modo dettagliato e tipizzato rispetto ad una specifica prestazione, non potendo il giudice ritenere prescritta una richiesta di prestazione se non specificatamente individuata. È onere della parte che eccepisce la prescrizione (eccezione in senso stretto) indicare la prestazione verso la quale la stessa è rivolta (Cass. n. 4668/2004; Cass. n. 3578/2004; Cass. n. 2305/2007; Cass. n. 16326/2009; Cass. n. 3465/2013; Cass. n. 28819/2017; Cass. n. 20933/2017, cit.).

In altri termini, chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del dies a quo relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale: l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini (nei termini Cass. n. 3465/2013; conf. Cass. n. 11843/2007; Cass. n. 16326/2009; Cass. 12977/2018).

Anche di recente, la Corte di Cassazione (Cass. n. 20933/2017, cit.) è intervenuta sulla natura dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, censurando la circostanza che, nella fattispecie esaminata, l'eccezione di prescrizione fosse stata genericamente formulata con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto, senza indicazione di quelle aventi natura solutoria; in particolare, è evidenziato che «qualora l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori».

(Segue) b) generica

Sono rinvenibili altre pronunce della Cassazione che, invece, ritengono ammissibile la formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca senza che sia necessaria l'indicazione delle singole rimesse solutorie, demandando, se del caso, alla consulenza tecnica d'ufficio l'identificazione dei versamenti solutori (Cass. n. 18581/2017; Cass. n. 2308/2017; Cass. n. 4372/2018; Cass. n. 5571/2018; Cass. n. 18144/2018. Per la giurisprudenza di merito, ex multis, App. Milano 26 aprile 2017; App. Torino 9 giugno 2017; App. Milano 19 giugno 2018; Trib. Padova 31 agosto 2018).

È infatti argomentato che a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, secondo la Cassazione (Cass. n. 18581/2017, cit.; Cass. n. 4372/2018, cit.) non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione: «un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame». Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve rilevarsi, prosegue la Suprema Corte, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (Cass. n. 12977/2018; Cass., n. 15790/2016; Cass., n. 1064/2014; Cass., n. 21752/2010; Cass., n. 6459/2009; Cass. n. 14576/2007; Cass., n. 11843/2007; Cass., n. 21321/2005) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell'attore: «d'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c. Non si vede, in conseguenza, perché debba essere la banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravata dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)» (così Cass. n. 18581/2017, cit.; Cass. n. 4372/2018, cit.).

Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice - se del caso con l'ausilio del consulente tecnico (CTU) - di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. In conseguenza, si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione sia onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell'indicazione degli importi con cui il correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite dell'affidamento (Cass. n. 4372/2018, cit.).

Questo orientamento valorizza l'insegnamento delle S.U. n. 10955 del 2002, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice.

Il contrasto giurisprudenziale è rimesso alle Sezioni Unite

Ovviamente, le conclusioni cui giunge quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale circa l'assenza della necessità di un analitica enunciazione delle rimesse solutorie valgono, ancor di più, ove si ipotizzi che il conto non sia affidato: infatti, tale evenienza determina, come conseguenza, che le rimesse affluite sul conto in passivo non possano che (necessariamente) avere natura solutoria alla luce dell'insegnamento delle S.U. n. 24418/2010.

Su questo aspetto si sofferma, in particolare, Cass. n. 12977/2018, secondo cui, infatti, deve distinguersi secondo che il contratto risulti "affidato" o no: in caso di conto "non affidato", tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente (dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di merito: Trib. Bergamo 3 agosto 2016; App. Torino 5 luglio 2017; Trib. Napoli 30 gennaio 2018).

In definitiva, grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione - e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione - e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie - deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata). Tale dato costituisce infatti il fondamento del fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dall'attore, dal momento che solo nelle operazioni extra-fido può ravvisarsi un'attività solutoria, con decorso della prescrizione dalla data del versamento, anziché dalla data di chiusura del conto (Cass. n. 12977/2018).

Ai fini della composizione del suddetto contrasto giurisprudenziale, con ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018 sono state investite della questione le Sezioni Unite, il cui intervento chiarificatore non era ulteriormente procrastinabile.

In conclusione

Tra gli indirizzi giurisprudenziali sopra delineati, appare preferibile - in attesa delle Sezioni Unite - quello che valorizza una eccezione di prescrizione anche 'generica': la banca non ha dunque l'onere di individuare analiticamente i versamenti ma solo di indicare (correttamente) il criterio sulla cui base individuarli tramite CTU contabile.

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