Immobili strumentali: deducibilità IMU al 40%
14 Gennaio 2019
Sale dal 20% al 40% la deducibilità dell'IMU in relazione agli immobili strumentali. A stabilirlo è il comma 12 della nuova Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018, G.U. Serie Generale n. 302 del 31-12-2018) che rende deducibile l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40% dall'anno di imposta 2019. La novità in commento si sostanzia nella novella dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, ove le parole «20 per cento» sono state sostituite con «40 per cento». Resta confermata l'indeducibilità dell'IMU ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Secondo le stime riportate nella Relazione Tecnica alla Legge di Bilancio, l'ammontare della perdita di gettito, dovuto al raddoppio della deducibilità IMU sugli immobili strumentali, sarà pari a 166,9 milioni annui per il triennio 2019-2021. Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% e del 30% per l'addizionale comunale, la perdita sarà pari a 290,3 milioni di euro nel 2020, e a 166,9 milioni nel 2021 e 2022. Le stime sono state eseguite sulla base dei dati dichiarativi IRES/IRPEF (Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali – Unico 2017, anno di imposta 2016), individuando la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20%) dell'IMU strumentale per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, è stato stimato il passaggio della deducibilità dal 20% al 40% a partire dal 2019. |