Diritto di indire assemblee

Sabrina Apa
14 Gennaio 2019

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il diritto di indire assemblee ai sensi dell'art. 20, l. n. 300 del 1970, non spetta soltanto alla R.S.U. considerata collegialmente, ma anche a ciascun suo componente. Tale giurisprudenza è chiarissima tuttavia nell'attribuire il diritto di indire singolarmente l'assemblea al singolo componente di R.S.U. soltanto “purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19, l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013”. La rappresentatività ai sensi dell'art. 19 è chiaramente quella che deriva alle associazioni sindacali dall'essere “firmatarie di contatti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”, come richiesto dalla formulazione originaria dello Statuto, e dall'aver “partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”, come richiesto dall'art. 19 a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il diritto di indire assemblee ai sensi dell'art. 20, l. n. 300 del 1970, non spetta soltanto alla R.S.U. considerata collegialmente, ma anche a ciascun suo componente.

Tale giurisprudenza è chiarissima tuttavia nell'attribuire il diritto di indire singolarmente l'assemblea al singolo componente di R.S.U. soltanto “purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19, l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013”.

La rappresentatività ai sensi dell'art. 19 è chiaramente quella che deriva alle associazioni sindacali dall'essere “firmatarie di contatti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”, come richiesto dalla formulazione originaria dello Statuto, e dall'aver “partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”, come richiesto dall'art. 19 a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.

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