Legittima la clausola del regolamento che esclude la ristorazione solo in alcuni locali

Redazione scientifica
14 Gennaio 2019

Nel regolamento condominiale è valida la specifica pattuizione volta a limitare l'esercizio, dell'attività di ristorazione, riferita ad un solo locale o a locale individuato. Difatti, tale divieto non può essere superato o aggirato mediante la unificazione di locali non oggetto di pattuizione e di divieto.

Tizio e Caio, rispettivamente originario proprietario e successivo acquirente, di comune accordo, nel regolamento del futuro condominio, avevano inserito una specifica pattuizione volta a limitare l'esercizio dell'attività di ristorazione al solo fondo contraddistinto dalla lettera “A”. Tuttavia, in violazione della pattuizione antecedente al rogito ed al regolamento condominiale approvato, Caio (proprietario e locatore) e la ditta beta (conduttrice) avevano adibito ad attività di ristorazione non soltanto lo spazio corrispondente alla lettera “A”, ma pure quello distinto dalla lettera “B”. Di conseguenza, Tizio aveva chiesto al giudice adito la cessazione immediata dell'esercizio, in tale spazio “B”, di qualunque attività di ristorazione. I giudici di merito, di primo e di secondo grado, avevano accolto la domanda dell'attore. Per tali motivi, Caio aveva proposto ricorso in cassazione eccependo l'errata interpretazione data dalla Corte territoriale in merito alle norme del regolamento di Condominio.

A parere della Suprema Corte, la disposizione del regolamento condominiale vietava, in via generale, la destinazione di unità immobiliari ad attività di ristorazione, con la sola eccezione di quelle poste al piano terra e contraddistinte dalla lettera “A” e prospicenti quella determinata via. Del resto, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il regolamento condominiale attribuiva a Caia la facoltà di unificare più porzioni di sua proprietà, ma non anche quella di aggirare il divieto, ampliando lo spazio destinato alla ristorazione. L'interpretazione della corte territoriale è apparsa conforme al principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) ed alla conformità alla natura ed oggetto del regolamento condominiale (art. 1369 c.c.), che esprimeva la comune intenzione dei contraenti di limitare l'esercizio di attività potenzialmente foriere di immissioni (di rumore, fumo etc.) nocive, quale quella di ristorazione. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.