Valutazione della riabilitazione ai fini dell'accesso all'impiego pubblico
14 Gennaio 2019
La Corte costituzionale, in materia di valutazione della riabilitazione ai fini dell'accesso all'impiego pubblico, ha affermato che: “È irragionevole […] e contrastante con la finalità di reinserimento del condannato nella vita sociale […] considerare irrilevante l'intervenuta riabilitazione, precludendo all'amministrazione la valutazione di tale evenienza, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alla qualifica ed alle mansioni da espletare”…
In virtù di tanto, anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la riabilitazione -, ha per scopo il reinserimento del condannato nella vita sociale e lavorativa e, quindi, non è possibile per la p.a. ritenere irrilevante l'intervenuta riabilitazione e non valutare l'effettiva incidenza della condanna quale motivo ostativo per l'espletamento delle mansioni lavorative da parte del candidato stesso”.
Se ne deduce che all'amministrazione è precluso escludere dalla selezione “per mera applicazione della clausola del bando e in assenza dell'ulteriore apprezzamento discrezionale invece implicato dall'intervenuta riabilitazione".
I principi di correttezza e buona fede che devono improntare, comunque, l'azione amministrativa impongono che la p.a. espliciti, in sede motivazionale, il perché l'intervenuta riabilitazione, nel caso concreto, impedisca al soggetto che ha superato le prove selettive, lo svolgimento degli specifici compiti da espletare. |