Trasparenza per i contributi pubblici agli enti del Terzo Settore
15 Gennaio 2019
La Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata l'11 gennaio, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità da parte degli enti del Terzo Settore dalla Legge sulla Concorrenza 2017. Dal 1 gennaio 2019 diventano operativi gli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 1, commi 125-129, l. n. 124/2017, a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione: tali soggetti saranno tenuti alla pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000 euro. La normativa in esame riguarda anche gli enti del Terzo Settore e la Circolare ministeriale intende fornire chiarimenti sulle modalità di adempimento, anche alla luce della disciplina ad hoc dettata dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017). L'oggetto degli obblighi informativi. La normativa fa riferimento alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali. Sotto il profilo temporale, la nuova disciplina è applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge; si applica il principio di cassa, per cui vanno pubblicate le somme effettivamente incassate nell'anno solare precedente (1 gennaio-31 dicembre). Rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille. Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale. La circolare distingue il caso delle cooperative sociali che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto, ex art. 10, comma 6, d.lgs n. 460/1997; mentre sotto il profilo civilistico sono società (come tali tenute, ai sensi dell'art. 2200 c.c., come tutte le cooperative, ad iscriversi al registro delle imprese) che, per effetto del dettato dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n.112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. |