Licenziamento orale, impugnazione e decadenza

La Redazione
15 Gennaio 2019

A norma dell'art. 2969, c.c., la decadenza prevista dalla l. n. 604 del 1966, art. 6 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta nella memoria di costituzione.

Il caso. Un lavoratore ricorreva al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della società convenuta, sul presupposto dell'illeicità dell'appalto affidato dalla predetta ad altra società con fittizio passaggio alle dipendenze di quest'ultima.

I Giudici di merito dichiaravano inammissibile l'azione considerando cessato il rapporto di lavoro per licenziamento intimatogli oralmente, rispetto al quale l'impugnazione risultava tardiva.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il lavoratore.

Impugnazione del licenziamento. Tra le diverse censure, appare dirimente il motivo con cui il ricorrente si duole per violazione dell'art. 2697, c.c., per aver la Corte territoriale accolto l'eccezione di decadenza dall'azione sulla base di un'erronea individuazione del dies a quo.


La Corte ricorda che il licenziamento costituisce negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo.

L'art. 6, l. n. 604 del 1966, prevede un termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento intimato per ragioni riconducibili alla stessa disciplina di cui alla l. n. 604, cit., e alla l. n. 300 del 1970 "fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi", casi in cui l'atto è nullo per difetto del requisito ad substantiam.


La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale proprio per la mancanza di un atto scritto da cui far decorrere il termine di decadenza.

Costituisce inoltre elemento pacifico in giurisprudenza il fatto che la decadenza di cui in parola non possa essere rilevata d'ufficio ma, in quanto attinente ad un diritto disponibile, necessita di un'eccezione in senso stretto che la parte convenuta deve proporre nella memoria di costituzione.

La parte deve allegare e provare i fatti su cui l'eccezione stessa si fonda.

Gli elementi costitutivi dell'eccezione di decadenza devono quindi essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale scritto, essendo indubbio che il licenziamento in forma orale è inidoneo a far decorrere il termine di decadenza.


La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.