Licenziamento orale, impugnazione e decadenza
15 Gennaio 2019
Il caso. Un lavoratore ricorreva al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della società convenuta, sul presupposto dell'illeicità dell'appalto affidato dalla predetta ad altra società con fittizio passaggio alle dipendenze di quest'ultima.
I Giudici di merito dichiaravano inammissibile l'azione considerando cessato il rapporto di lavoro per licenziamento intimatogli oralmente, rispetto al quale l'impugnazione risultava tardiva.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il lavoratore.
Impugnazione del licenziamento. Tra le diverse censure, appare dirimente il motivo con cui il ricorrente si duole per violazione dell'art. 2697, c.c., per aver la Corte territoriale accolto l'eccezione di decadenza dall'azione sulla base di un'erronea individuazione del dies a quo.
L'art. 6, l. n. 604 del 1966, prevede un termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento intimato per ragioni riconducibili alla stessa disciplina di cui alla l. n. 604, cit., e alla l. n. 300 del 1970 "fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi", casi in cui l'atto è nullo per difetto del requisito ad substantiam.
Costituisce inoltre elemento pacifico in giurisprudenza il fatto che la decadenza di cui in parola non possa essere rilevata d'ufficio ma, in quanto attinente ad un diritto disponibile, necessita di un'eccezione in senso stretto che la parte convenuta deve proporre nella memoria di costituzione.
La parte deve allegare e provare i fatti su cui l'eccezione stessa si fonda.
Gli elementi costitutivi dell'eccezione di decadenza devono quindi essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale scritto, essendo indubbio che il licenziamento in forma orale è inidoneo a far decorrere il termine di decadenza.
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