L’ISC è solo un indicatore e non un tasso: in caso di difformità non c’è nullità

La Redazione
15 Gennaio 2019

L'erronea applicazione dell'ISC rispetto a quanto indicato in contratto non comporta alcuna nullità, ex art. 117 TUB, ma può costituire al massimo fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori.

L'ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso: di conseguenza, in caso di differenza tra ISC pattuito e quello effettivamente applicato, non può invocarsi la nullità delle clausole contrattuali contenute nel contratto di mutuo fondiario, ex art. 117, comma 6, seconda parte, TUB, norma che si riferisce esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni".

L'erronea applicazione dell'ISC rispetto a quanto indicato in contratto non comporta alcuna nullità, ex art. 117 TUB, ma può costituire al massimo fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori.

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