Più tempo per la nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.

La Redazione
16 Gennaio 2019

La versione definitiva del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene alcune differenze rispetto alla versione circolata in precedenza, ad esempio in tema di obbligo di nomina per gli organi di controllo.

La versione definitiva del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana (per il testo si veda la news precedente) e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene alcune differenze rispetto alla versione circolata in precedenza, ad esempio in tema di obbligo di nomina per gli organi di controllo.

L'art. 379 dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore del Codice (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) avranno nove mesi di tempo, da tale data, per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni contenute nel primo comma.

Come noto, il primo comma, rimasto pressoché invariato, modifica l'art. 2477, commi 3 e 4 c.c. prevedendo la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore per una platea più ampia di soggetti rispetto ad ora, e precisamente per tutte le s.r.l. che:

a) sono tenute alla redazione del bilancio consolidato,

b) controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti

c) hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno tra i tre requisiti: 2 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Cambia, invece, il presupposto temporale per la cessazione dell'obbligo di nomina, che viene meno quando, per tre esercizi consecutivi (e non più per due esercizi, come previsto nella bozza precedente del Codice) non è superato alcuno dei limiti di cui sopra.

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