La GdF può utilizzare i dati in sede penale anche senza il difensore del contribuente
16 Gennaio 2019
I dati raccolti dalla Guardia di Finanza ai fini di un accertamento fiscale sono utilizzabili nel processo penale, anche senza la presenza del difensore della parte contribuente. Lo ha specificato la Corte di Cassazione con la sentenza della III Sezione Penale del 14 gennaio 2019, n. 1506, con la quale i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso di un manager accusato di non aver presentato la dichiarazione dei redditi, ma che non era mai stato avvisato di potersi far assistere da un difensore nel processo. L'uomo impugnava dunque la sentenza di merito denunciando l'inosservanza delle diposizioni processuali in tema di inutilizzabilità degli atti: la pronuncia era fondata sulle risultanze dell'accertamento tributario, ma i doveri di informazione al soggetto indagato non erano stati assolti.
Secondo i giudici di legittimità, però, le cose stavano in maniera diversa, perché «la natura degli atti di verifica fiscale redatti da personale dell'Agenzia delle Entrate è tipicamente amministrativa, di tal che il loro svolgimento non richiede l'adempimento dell'obbligo da parte degli accertatori di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia». Insomma: nessun dubbio sull'utilizzabilità in giudizio degli elementi conosciti acquisiti dall'attività di verifica amministrativa svolta in sede tributaria. Il ricorso dell'imprenditore, su questo punto, è stato respinto. |