Effetti del “giudicato riflesso”
10 Gennaio 2019
Una particolare forma di giudicato esterno è quella del c.d. “giudicato riflesso”, secondo il quale il debitore solidale che trova in una definitività amministrativa il titolo della propria coobbligazione passiva d'imposta, può avvantaggiarsi del giudicato favorevole emesso per l'altro coobbligato (pur essendo: res inter alios acta); a contrariis, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa impediscono di opporre un giudicato sfavorevole a chi non abbia partecipato al processo o non sia stato messo in grado di esserne parte (Cass. Civ. 20065/2005). L'applicazione dell'art. 1306, c. 2, c.c. avviene “in forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi e altro condebitore” (Cass. Civ., n. 9577/2013). Tuttavia, un coobbligato non può avvantaggiarsi della pronuncia più favorevole definitivamente emessa nei confronti di altro debitore solidale qualora egli sia già stato destinatario di sentenza autonomamente efficace nei suoi confronti. Peraltro, il c.d. “giudicato riflesso” costituisce solo una preclusione processuale all'esecuzione, prossima negli effetti al giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e del tutto estranea al giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), tanto da non poter costituire titolo per la ripetizione del debito volontariamente assolto. Un'eventuale cartella esattoriale notificata al condebitore (giudiziariamente inerte o che non abbia riassunto un rinvio dalla cassazione, privo di giudicati interni) può essere impugnata e sospesa nell'esecuzione (ex art. 47, D.Lgs. n. 546/1992) in attesa del giudicato sul condebitore giudiziariamente attivo. La correlata legittima aspettativa al passaggio in giudicato della sentenza ventura nei confronti del condebitore solidale, onde poterne poi opporre al fisco gli effetti in un giudicato riflesso a proprio vantaggio, è presupposto per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992. |