Attività difensiva dell’avvocato: in G.U. le regole per la tutela della privacy

Redazione scientifica
17 Gennaio 2019

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019 la delibera del Garante Privacy recante «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del 19 dicembre 2018 approvata dal Garante per la protezione dei dati personali contenente le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

L'ambito di applicazione. Tali regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione. Esse devono essere rispettate, tra gli altri, dagli avvocati o praticanti avvocati che esercitano attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato.

Trattamento e conservazione dei dati. Tra i temi trattati nella delibera ci sono le indicazioni relative al trattamento, alla conservazione, comunicazione e cancellazione dei dati, nonché le modalità attraverso cui fornire l'informativa unica.

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