Difetto di preventiva contestazione disciplinare e relativo regime di tutela

Sabrina Apa
17 Gennaio 2019

Il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7, st. lav., comporta l'applicazione della tutela reale ex art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012. Infatti, se l'art. 18, comma 6, st. lav., sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7, st. lav., con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), l'assenza della preventiva contestazione scritta dell'infrazione determina l'inesistenza della procedura...

Il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7, st. lav., comporta l'applicazione della tutela reale ex art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012.

Infatti, se l'art. 18, comma 6, st. lav., sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7, st. lav., con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), l'assenza della preventiva contestazione scritta dell'infrazione determina l'inesistenza della procedura e non solo delle norme che la regolano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18, st. lav. (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione).

Tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che non potrebbero, comunque, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento.

In tema di licenziamento disciplinare intimato senza preventiva contestazione scritta, la Suprema Corte ha affermato che “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012”, precisando che “l'art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, l. 28 giugno 2012, n. 92, distingue il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

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