Trasferimento del dipendente postale: l'eccedentarietà va riferita al momento della riassunzione e non della sentenza

La Redazione
17 Gennaio 2019

In tema di riammissione in servizio con trasferimento del dipendente postale, la verifica della situazione di eccedentarietà, da parte del datore di lavoro, deve essere effettuata al momento concreto del reinserimento in organico.

Il caso. Una dipendente di Poste Italiane s.p.a. presso il Ccomune di Ascoli Piceno, in qualità di portalettere, si rivolgeva al Tribunale deducendo la nullità della serie di contratti a termine in virtù dei quali aveva prestato servizio.

Il Giudice accoglieva la domanda della dipendente, accertava l'intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ordinava la riammissione della dipendente al posto di lavoro.

Di seguito, sussistendo una "situazione di eccedentarietà" presso ilcomune di Ascoli Piceno, tramite una lettera veniva comunicato alla lavoratrice il trasferimento presso l'ufficio di Fratta Polesine.

La lavoratrice impugnava il provvedimento di trasferimento. Sia il Tribunale che la Corte d'appello accertavano l'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte del datore e lo condannava a collocare la lavoratrice nella sede originaria.

Secondo i Giudici "la situazione di eccedentarietà degli uffici postali doveva essere vagliata con riferimento alla data della emanazione del dispositivo di sentenza che aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto inter partes e non al momento della riamissione".

Poste Italiane ricorre in Cassazione sostenendo che l'accertamento della situazione di eccedentarietà debba essere riferita "all'esigenza organizzativa collegata al momento della concreta riammissione in servizio del dipendente".

La rilevanza del momento di riammissione in servizio. In materia di trasferimento dei dipendenti postali già assunti a termine, gli Ermellini ribadiscono il principio secondo cui "la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza, di cui all'accordo sindacale del 29 luglio 2004, va effettuata in riferimento al momento della concreta riammissione in servizio, e non a quello della pronuncia della sentenza".

Sulla base di tale principio la Corte osserva che la verifica della situazione di eccedentarietà deve riferirsi all'esigenza organizzativa collegata al momento della riammissione in servizio del dipendente poiché è in relazione a questo momento che il datore valuta l'esigenza di riallocare il personale.


Per tali ragioni il Supremo Collegio accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'appello.

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