Allaccio abusivo alla conduttura d'acqua del condominio: esclusa la tenuità del fatto
17 Gennaio 2019
Tizio, allacciandosi abusivamente alla conduttura dell'acqua del condominio, di un quantitativo imprecisato di acqua, era stato denunciato per il reato di furto aggravato di cui all'articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 2. Tuttavia, il Tribunale adito dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Tizio, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. Avvero tale pronuncia, contrariamente da quanto sostenuto dal tribunale, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis c.p.al reato di furto aggravato. Nel giudizio di legittimità, la sentenza impugnata aveva errato nell'applicare l'articolo 131-bis c.p. al caso di specie, non avendo considerato che la pena prevista in astratto per il furto aggravato non permette l'applicazione di tale causa di non punibilità. Invero, a norma dell'articolo 131-bis c.p., comma 4, non risultava applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle ipotesi di furto aggravato. Del resto, impossessarsi dell'acqua senza corrispondere il pagamento per l'uso della stessa, significa commettere il reato di furto aggravato. Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio. |