Ripartizione delle spese per il terrazzino di proprietà esclusiva

18 Gennaio 2019

Quali sono le spese di ripartizioni per un terrazzino di proprietà esclusiva di un solo proprietario e che copre un piano terra suddiviso in quattro locali?

Quali sono le spese di ripartizioni per un terrazzino di proprietà esclusiva di un solo proprietario e che copre un piano terra suddiviso in quattro locali?

Il balcone aggettante è considerato dalla giurisprudenza come una parte privata.

La Cassazione, con la recente sentenza, Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30071 ha affermato che «Per orientamento consolidato di questa Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole».

Stante tale considerazione si può affermare che le spese relative ai balconi siano di regola da corrispondere dal proprietario dell'appartamento dal quale si affaccia il balcone.

Egli è infatti l'unico a giovarsi del manufatto e dovrà quindi sostenerne le spese, sia ordinarie che straordinarie.

Per ogni regola, tuttavia, esiste una eccezione.

In questo caso l'eccezione è costituita dalla circostanza che alcune spese che riguardano il balcone sono invece di competenza condominiale.

In particolare le spese di carattere più estetico e non strutturale, come la riverniciatura del parapetto o il rifacimento di stucchi, fregi e frontalini, afferiscono al condominio in quanto contribuiscono a creare e mantenere il decoro architettonico del palazzo.

Si può infatti affermare che – a differenza dei terrazzi – i fregi e parapetti siano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e quindi le relative spese debbano essere suddivise tra i condomini in ragione dei millesimi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.