Solidarietà nel pagamento dell'onorario al CTU e soccombenza
18 Gennaio 2019
Se il Giudice – con decreto emesso ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - liquida il compenso al CTU ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti processuali, può il consulente d'ufficio chiedere il pagamento delle sue spettanze anche alle altre?
Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 30 maggio 2002 n. 115 «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato». Se la spesa riguarda le spettanze degli ausiliari, il giudice provvede con decreto di pagamento emesso ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002 ed il provvedimento è titolo provvisoriamente esecutivo. Ha avuto modo di chiarire recentemente la Cassazione che, mentre l'art. 11 della l. 8 luglio 1980 n. 319 stabiliva espressamente che nei procedimenti civili il decreto costituiva titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale era posto il pagamento, l'art. 168 d.P.R. n. 115/2002 non individua il soggetto obbligato al relativo pagamento e che, nel silenzio della norma speciale, debba trovare applicazione l'art. 53 disp. att. c.p.c., a mente del quale nel decreto deve essere indicata la parte che è tenuta a corrispondere le somme liquidate dal giudice (Cass. civ., sez. III, sent., 28 giugno 2018 n. 17026). Tanto implica che l'ausiliare del giudice può senz'altro agire esecutivamente, in virtù del detto decreto, nei confronti della parte a carico della quale sia stato posto il pagamento dei suoi compensi, ma non preclude al predetto il diritto di chiedere anche all'altra – previa costituzione di apposito titolo – la corresponsione delle sue spettanze qualora queste non siano state versate dalla parte individuata con il decreto di liquidazione.
Questo principio è stato affermato da Cass. civ., sez. II, sent., 15 settembre 2008 n. 23586, la quale lo ha fondato sul presupposto, pacifico in giurisprudenza, che «la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa» e che conseguentemente «l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza», il quale attiene al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare: pertanto, sia nel caso in cui il giudice non abbia liquidato il relativo compenso sia nel caso in cui questo sia stato determinato ed il pagamento posto provvisoriamente a carico di una delle parti, il consulente, invocando la responsabilità solidale di tutte le parti processuali, ha diritto di ottenere un provvedimento monitorio nei confronti dell'altra se quella obbligata in forza del decreto non vi abbia adempiuto.
Orientamento ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI, sent., 8 novembre 2013 n. 25179, la quale ha pure precisato che la solidarietà passiva delle parti non è superata neppure dalla sentenza che, decidendo la lite, abbia regolato diversamente le spese di lite e le abbia poste interamente a carico della parte inizialmente non obbligata a corrispondere i compensi liquidati all'ausiliare con decreto.
Dunque, «le parti sono solidalmente responsabili delle ….. competenze (del CTU) anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice». In definitiva, ed alla luce della giurisprudenza di legittimità, sino a quando la causa non sarà stata decisa con sentenza il consulente dovrà chiedere il pagamento dei suoi compensi alla parte a carico della quale siano stati provvisoriamente posti con decreto dal giudice e potrà agire nei confronti dell'altra se quella obbligata sia inadempiente; definita la controversia con sentenza, anche non passata in giudicato, che pronunci sulle spese, l'ausiliare del giudice potrà fare valere le proprie ragioni indifferentemente e direttamente nei confronti di ciascuna parte processuale in virtù della responsabilità solidale e dunque a prescindere dalla concreta regolazione delle spese. Ovviamente, la parte vittoriosa, in favore della quale siano state liquidate le spese processuali, avrà diritto di ripetere dal soccombente le somme corrisposte al consulente d'ufficio per effetto della natura solidale del debito. |