La ristrutturazione del tetto è una modificazione della cosa comune
21 Gennaio 2019
Nei giudizi di primo e secondo grado, i giudici di merito avevano accolto la domanda di Tizio e Caio volta alla demolizione del tetto realizzato da Sempronio in sostituzione della struttura preesistente nell'edificio,mancando una valida deliberazione assembleare. Avverso tale decisione, Sempronio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la falsa applicazione degli artt. 1120 e 1136 c.c. e la violazione dell'art. 1102 c.c., essendo erronea l'attribuzione della qualificazione di innovazione all'opera oggetto di lite, in quanto si trattava soltanto di modifica del tetto comune. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, nel caso di specie, si trattava solo di un intervento di trasformazione del tetto comune da tre e due falde, con inserimento di una struttura in acciaio e la realizzazione di una nuova unità abitativa al posto di una preesistente soffitta, la quale consentiva l'accesso comune al tetto tramite una botola. Premesso ciò, il più ampio uso del bene comune, da parte del singolo condomino, non configura, così, ex se una lesione o menomazione dei diritti degli altri partecipanti, ove, ad esempio, esso trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato. Pertanto, in tale fattispecie, era necessario accertare non la legittimità delle opere attuate da Sempronio nell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, quanto se le modifiche direttamente eseguite sul tetto valevano a mutare la destinazione del bene comune ed ad escluderne il pari uso da parte degli altri condomini. Per le suesposte ragioni, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso ed ha cassato la pronuncia con rinvio.
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