Natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegno a soggetto non legittimato
22 Gennaio 2019
IL CASO Il tribunale di Roma accoglie l'appello proposto da una società e condanna Poste Italiane, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma, al pagamento della somma di € 1.512,00 perché era stato provato che l'assegno non trasferibile, tratto sul cc intestato alla società ricorrente presso un noto Istituto di Credito, era stato posto all'incasso dall'effettivo beneficiario presso lo sportello di Poste Italiane Spa, in qualità di Banca negoziatrice, considerando la responsabilità oggettiva della banca nei confronti del traente. La Corte territoriale aveva altresì escluso la responsabilità concorrente della società emittente ex art. 1227 c.c. per aver affidato il titolo di credito a un mezzo postale ordinario e non, per esempio, ad un plico assicurato, volto a scongiurare lo smarrimento o il trafugamento del plico. Poste Italiane S.p.a. ricorre per la Cassazione della sentenza affidando il ricorso a due motivi.
INTERPRETAZIONE ART. 43 L. ASSEGNI In particolare, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 in relazione agli artt. 1218, 1992, 1189 c.c. denunciando come il Tribunale di Roma, applicando erroneamente tali norme, abbia ritenuto che l'errore nell'identificazione del soggetto che ha presentato il titolo all'incasso non libera mai il debitore, ossia la banca negoziatrice.
IL PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE La Suprema Corte ritiene fondato tale motivo e ricorda che le Sezioni Unite avevano cristallizzato il principio in base al quale: «ai sensi dell'art. 43, comma 2, l. ass., la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. civ., Sez. Un., n. 12477/2018).
NATURA CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEGOZIATRICE La Corte ribadisce dunque la natura contrattuale e non oggettiva della responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito , in violazione dell'art. 43 l. ass., l'incasso di un assegno bancario , di traenza o circolare, a persona diversa del beneficiario seppur munito di clausola di non trasferibilità. La Banca ha un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione, in conformità delle regole sulla circolazione dei titoli di credito e sulle modalità di incasso. La Suprema Corte ritiene dunque che non è possibile affermare che la banca negoziatrice risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore, precisando infine che tale responsabilità sia configurabile solo ove non vi sia un rapporto contrattuale tra danneggiato e danneggiante.
CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO? Per quanto concerne poi il secondo motivo di ricorso, sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., la Terza sezione precisa preliminarmente che la rilevanza di tale questione dipende dall'accertamento dell'effettiva responsabilità della banca; dunque, nel caso in cui non venga accertata la responsabilità dell'Istituto di credito, sarà inutile accertare il concorso o meno del danneggiato. Poste Italiane S.p.a. aveva denunciato come il Tribunale di Roma avesse ritenuto che la spedizione con posta ordinaria non costituisse causa di esonero della responsabilità dell'Istituto di credito. La Cassazione , ricordando quanto dichiarato da Cass. civ., Sez. Un., n. 12477/2018, dichiara che il rischio di trafugamento e di successiva alterazione di un assegno inviato con posta ordinaria costituisca nozione di comune esperienza. Ma tale valutazione in ordine alla prova della sussistenza di un rischio generico di trafugamento dell'assegno spedito con tale modalità dal soggetto emittente appartiene alla sfera del giudizio di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità.
INTERPRETAZIONE ART. 1227 C.C. In merito all'interpretazione corretta dell'art. 1227 c.c., la Corte ricorda il precedente di Cass. civ. n. 1295/2017 che postula che «il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso».
ININFLUENTE LA MODALITÀ DI SPEDIZIONE La Corte dichiara dunque che nel caso di specie la modalità di spedizione dell'assegno appare ininfluente e indica il seguente principio di diritto: «la violazione delle norme generali di cautela sulle modalità di spedizione postale di un titolo di credito, già riempito in ogni suo elemento formale e munito della clausola di non trasferibilità, nel caso in cui il controllo sulla contraffazione e alterazione dell'assegno sia essenzialmente e autonomamente affidato alla banca negoziatrice, tenuta alla verifica formale della genuinità del titolo presentato all'incasso dal sedicente beneficiario e della sua corretta circolazione, non ha adeguata incidenza nella fase di ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante ai fini della valutazione della responsabilità della banca negoziatrice e dell'eventuale concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, non potendosi risalire all'infinito nell'individuazione della serie causale e dovendosi far riferimento alla causa prossima di cui all'art. 1223 c.c., ove il pagamento errato deriva dalla mancata attività di controllo demandata alla banca negoziatrice».
PRINCIPIO DI DIRITTO Conclusivamente la Corte, nell'accogliere il ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: «in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della "colpa" del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", come sopra indicato in relazione all'art. 1227 c.c., comma 1 (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1295/2017) non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale».
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