Convocazione dell’assemblea di condominio: solo l’avviso inviato all’indirizzo PEC equivale alla raccomandata

Redazione scientifica
22 Gennaio 2019

La convocazione dell'assemblea di condominio può validamente avvenire attraverso l'invio dell'avviso ad un indirizzo di posta elettronica non certificato, posto che soltanto le comunicazioni effettuate ad un indirizzo PEC costituiscono uno strumento equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento.

Convocazione dell'assemblea condominiale. In un contezioso tra un condomino e un condominio circa la corretta convocazione dell'assemblea, il Tribunale di Brescia ha accertato la soccombenza del primo e lo ha condannato al pagamento delle spese giudiziali. Il condomino, soccombente, ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Brescia lamentando che il giudice abbia errato nel ritenere che la convocazione dell'assemblea sia stata effettuata correttamente, poiché l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato utilizzando l'indirizzo PEC, mentre è stato utilizzato un indirizzo mail informale.

Rileva, infatti, parte ricorrente che la posta elettronica certificata è l'unica forma che possa ritenersi equipollente alla raccomandata e che possa consentire di dare prova della ricezione dell'avviso.

Solo la PEC equivale alla raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio ritiene che, pur essendo corretto ritenere che la PEC sia il solo mezzo equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento (poiché solo con tale strumento viene inviato al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso), nel caso di specie è stato lo stesso condomino ricorrente ad aver richiesto che le comunicazioni gli fossero recapitate ad un indirizzo non certificato (informale), avendo egli stesso provveduto ad indicare un indirizzo mail generico (composto da nome.cognome@legalmail.it) e non una PEC.

Di conseguenza, prosegue la Corte territoriale, la mail ricevuta dal ricorrente ha rispettato le forme indicate dal condominio e dunque il ricorso del condomino deve essere rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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