Ancora sulla riassunzione: inammissibile perché endoprocedimentale se cartacea anziché telematica

23 Gennaio 2019

In tema di separazione personale dei coniugi, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza da parte del giudice a quo è un atto endoprocedimentale per il quale si applica il disposto dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 che ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali.
Massima

In tema di separazione personale dei coniugi, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza da parte del giudice a quo è un atto endoprocedimentale per il quale si applica il disposto dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 che ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali.

Il relativo deposito in modalità tradizionale da un punto di vista giuridico è pertanto inesistente ed il ricorso in riassunzione è inammissibile.

Il caso

Un giudizio di separazione personale tra coniugi era promosso avanti al Tribunale di Salerno, che si dichiarava incompetente. Il procedimento era riassunto con ricorso cartaceo dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, che lo dichiarava inammissibile statuendo come in massima.

La questione

È ammissibile la riassunzione cartacea avanti a diverso giudice competente?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia d'inammissibilità in commento si inserisce nel dibattito, ancora in corso, sull'interpretazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012. La norma stabilisce come regola (comma 1) l'esclusiva modalità telematica di deposito per tutti gli atti di parti già precedentemente costituite (abitualmente detti endoprocessuali) e come eccezione, per i soli atti di parti non ancora costituite (c.d. introduttivi), la facoltà di scelta tra deposito telematico e cartaceo (comma 2).

La riassunzione, così come qualsiasi altro atto sia introduttivo sia successivo alla costituzione, può quindi essere validamente trasmessa per via telematica, mentre dubbi permangono sulla possibilità di deposito cartaceo.

Per tentare di scioglierli, occorre anzitutto interrogarsi sulla qualificazione dell'atto di riassunzione, rammentando anche che essa può avvenire avanti allo stesso giudice o a giudice diverso.

In secondo luogo, occorre domandarsi quali conseguenze giuridiche comporti la scelta di una modalità errata.

Entrambe le questioni continuano ad essere affrontate dalla giurisprudenza di merito, dando luogo ad un contrasto non ancora composto, anche perché non ancora pervenuto al vaglio della Cassazione, tra tesi meno severe che ammettono il deposito cartaceo ed altre più rigide che invece non lo consentono.

Quanto alla qualificazione dell'atto, nel sintetico decreto in commento il Tribunale di Nocera inferiore afferma che la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia d'incompetenza del giudice a quo è un atto endoprocedimentale per il quale si applica il disposto dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 che ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali.

Quanto alle conseguenze della scelta, ritenuta errata, della modalità cartacea per la relativa riassunzione, il giudice nocerino ritiene giuridicamente inesistente il deposito in modalità tradizionale e, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione ed estinto il processo: aderisce quindi alla tesi più severa, che non salva in alcun modo il deposito cartaceo dell'atto de quo.

Osservazioni

Non c'è (ancora) pace per l'atto di riassunzione del giudizio.

Nel caso all'esame del Tribunale di Nocera inferiore, l'ipotesi è quella di riassunzione avanti a giudice diverso, trattandosi della riassunzione di un giudizio di separazione personale tra coniugi all'esito della dichiarazione d'incompetenza da parte del tribunale di Salerno precedentemente adito. Rispetto ai casi, come quelli di interruzione, in cui la causa è riassunta avanti al medesimo ufficio, tale ipotesi pare presentare peculiarità, perché le parti riassumono il processo davanti ad un ufficio differente da quello in cui risultavano costituite, che assegna un nuovo R.G.

Anche in tale ipotesi, peraltro, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria, tanto il tenore letterale dell'art. 50 c.p.c. (“il processo continua davanti al nuovo giudice”) quanto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità inducono a ritenere che la riassunzione tempestiva realizzi una piena e perfetta translatio iudicii: il processo continua avanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi dinanzi al giudice precedente, poiché la riassunzione non comporta la costituzione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Essa è quindi generalmente qualificata come atto endoprocessuale di una parte precedentemente costituita avanti al giudice incompetente o privo di giurisdizione di un processo unitario che prosegue davanti a quello competente.

Ne dovrebbe conseguire, ex art. 16-bis comma 1, d.l. n. 179/2012, il deposito esclusivamente con modalità telematiche, ma anche le pronunce che concludono in tal senso divergono poi in ordine alle conseguenze del deposito erroneamente cartaceo: da un lato pronunce salvifiche, a vario titolo (ammissibilità, irregolarità, nullità sanabile col raggiungimento dello scopo in assenza di lesione del diritto di difesa), dall'altro rigorose dichiarazioni negative (volta a volta di inammissibilità, inesistenza, nullità insanabile).

Il decreto nocerino in commento, con la radicale dichiarazione di inesistenza del deposito cartaceo e della conseguente inammissibilità della riassunzione, si inscrive in quest'ultimo severo filone, ma solo un mese e mezzo prima il Tribunale di Arezzo aveva stabilito, in linea con l'orientamento meno rigoroso e contestando il richiamo alla translatio iudicii, che ogni nuova “costituzione” avanti a diverso giudice, indipendentemente dalla finalità di incardinare ex novo un processo o di proseguirne uno dismesso dal giudice incompetente, può avvenire in forma cartacea, non trattandosi di atto endoprocedimentale a tali fini (Trib. Arezzo, 12 giugno 2018).

Le perduranti oscillazioni tra poli opposti della giurisprudenza di merito consigliano senz'altro la modalità telematica, ormai di generale e prudenziale applicazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, in attesa di un auspicabile intervento nomofilattico della Cassazione per comporre il contrasto.

Guida all'approfondimento
  • P. Calorio, Obbligatorietà del deposito telematico (PCT), in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016;
  • S. Bogini, Forma e sostanza nella riassunzione del processo: in atomi o in bit, per il Tribunale di Perugia "pari sono", in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017;
  • M. Nardelli, Il deposito all'epoca del PCT: semplice mezzo o reale scopo?, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016;
  • F. Testa, Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso Giudice?, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016;
  • F. Testa, Inammissibile perché inesistente la riassunzione cartacea anziché telematica, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016;
  • N. Gargano-L. Sileni, IL CODICE DEL PCT commentato, Giuffrè, 2017, pp. 3 ss. e 71 ss.;
  • F. Testa, Inammissibile perché endoprocessuale la riassunzione cartacea innanzi al Giudice competente, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017;
  • F. Testa, Deposito dell'atto di riassunzione nel processo telematico: profili normativi, giurisprudenziali e operativi, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017;
  • V. Amendolagine, Costituzione in riassunzione cartacea: davvero è sempre inammissibile?, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2018.

*Fonte: www.ilProcessoTelematico.it

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