Collocamento a riposo nel pubblico impiego contrattualizzato e diritto al preavviso

17 Agosto 2018

In tema di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, qualora il dipendente, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti dei 65 anni d'età ovvero di 40 anni di contribuzione ovvero, ancora, abbia raggiunto “quota 96” ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), l. 23 agosto 2004, n. 243, come novellato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 247, trova applicazione il regime pensionistico previgente alla riforma...

In tema di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, qualora il dipendente, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti dei 65 anni d'età ovvero di 40 anni di contribuzione ovvero, ancora, abbia raggiunto “quota 96” ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), l. 23 agosto 2004, n. 243, come novellato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 247, trova applicazione il regime pensionistico previgente alla riforma attuata con l'art. 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, commi 4 e 5, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125, sicché è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133.

Deve ritenersi che al dipendente pubblico che al 31 dicembre 2011 abbia maturato 65 anni di età ovvero 40 anni di contribuzione ovvero abbia raggiunto quota 96 ai sensi della l. n. 243 del 2004, art. 1, comma 6, lett. c), come novellato dalla l. n. 247 del 2007, si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, obbligatoriamente il regime di accesso e le decorrenze previgenti alla riforma, con la conseguenza che, per il detto dipendente, trovano anche applicazione le precedenti disposizioni, ivi compreso l'art. 72, comma 11 cit., che prevede espressamente la risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

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