Indennità per patto di non concorrenza nel contratto di agenzia

10 Agosto 2018

L'indennità per patto di non concorrenza post contrattuale è prevista dall'art. 7 dell'Accordo economico collettivo all'epoca vigente (in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1751 bis c.c.), quando sia espressamente inserito nel contratto individuale di agenzia...

L'indennità per patto di non concorrenza post contrattuale è prevista dall'art. 7 dell'Accordo cconomico collettivo all'epoca vigente (in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1751 bis c.c.), quando sia espressamente inserito nel contratto individuale di agenzia.

Nel caso di specie è espressamente previsto dall'art. 2, comma 1 lett. d), del contratto stipulato tra le parti che, nell'imporre a carico dell'agente un obbligo di non concorrenza per un anno “successivo all'eventuale scioglimento e/o risoluzione” del contratto, distingue l'ipotesi in cui il venir meno del rapporto sia stato dovuto ad inosservanza degli obblighi contrattuali propri dell'agente, nel qual caso a questi non spetterà alcuna indennità come controprestazione dell'obbligo di non concorrenza, da quella in cui il rapporto si sia interrotto per inosservanza dei doveri propri del preponente, nel qual caso l'agente avrà invece diritto all'indennità non provvigionale, calcolata in base all'allegato del contratto individuale.

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