Licenziamento per g.m.o. e mutamento dell’assetto organizzativo in assenza di crisi
23 Gennaio 2019
Il caso. Con ricorso al Tribunale di Roma, ai sensi della l. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 (rito Fornero), un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo (consistente nella soppressione della posizione lavorativa) chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, la manifesta ingiustificatezza, con ogni conseguenza in tema di tutela reale e risarcimento dei danni patiti.
In fase sommaria, il giudice adito rigettava con ordinanza la domanda mentre, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal lavoratore, la sentenza del Tribunale di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo e, rigettando la richiesta di reintegrazione, condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte di appello di Roma, confermava poi la gravata sentenza.
A fondamento del decisum i giudici di seconde cure rilevavano che:
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.
Mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa anche in assenza di situazioni economiche sfavorevoli. La Corte d'appello nel confermare la decisione, in tema di insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento aveva affermato che, risultando provata la soppressione del posto di lavoro, non si configurava l'ipotesi di evidente mancanza di giustificazione, sebbene la situazione economico-produttiva aziendale, al momento del licenziamento fosse in lieve miglioramento rispetto al passato.
In tema di manifesta insussistenza del fatto, la Suprema Corte afferma che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, l. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il giudice accertare, sì da assurgere a requisito di legittimità intrinseco al recesso ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta, escludendo così che la tipologia del licenziamento de quo possa dirsi giustificata solo in situazioni di crisi di impresa (cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201).
È invece sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, le quali devono essere evidentemente esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.
È stato anche precisato che le ragioni produttive ed organizzative non coincidono né si identificano con la mera soppressione del poso di lavoro ma ne costituiscono causa efficiente (Cass. n. 19815 del 2016); esse quindi non si prestano ad esemplificazioni casistiche che abbiano la pretesa di esaustività in relazione ad una complessa e proteiforme realtà economica.
Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore attraverso la verifica sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso.
Per tali motivi la Corte di cassazione rigetta il ricorso. |