Produzione in giudizio di scrittura privata non sottoscritta dalle parti e mancanza dell'onere di disconoscimento

Caterina Costabile
24 Gennaio 2019

La Suprema Corte ha esaminato la questione della possibilità di ritenere perfezionato il riconoscimento tacito della scrittura privata contenente la clausola compromissoria (per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam) a seguito della produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da entrambe le parti.
Massima

La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705,2707,2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

Il caso

La società Alfa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta della società Beta deducendo l'incompetenza per territorio del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto azionato dalla controparte.

Il tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo in forza della clausola compromissoria presente nel contratto di subappalto.

La società Beta proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

La Corte d'appello confermava la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo ritenendo infondata l'eccezione secondo cui il contratto prodotto in giudizio, in quanto non sottoscritto dalle parti, avrebbe dovuto ritenersi non vincolante.

Avverso detta sentenza la società Beta proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. in relazione all'art. 2702 c.c. per avere la Corte omesso di rilevare che la società Alfa aveva depositato in sede di opposizione un contratto privo di firme e, pertanto, in forza di tale produzione documentale non poteva farsi valere la clausola compromissoria asseritamente contenuta nel contratto.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla possibilità di ritenere perfezionato il riconoscimento tacito della scrittura privata contenente la clausola compromissoria (per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam) a seguito della produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da entrambe le parti.

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in esame la Suprema Corte, premesso che la produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ha precisato che tale produzione non può tuttavia determinare identico effetto nei confronti della controparte.

La Corte ha all'uopo rimarcato che le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando la parte contro cui siano opposte non ne abbia impugnato la provenienza. Conseguentemente la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

Pertanto, nel caso di specie, non poteva ritenersi perfezionato il riconoscimento tacito della scrittura privata contenente la clausola compromissoria, per la cui validità è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Osservazioni

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta allo scopo di farne valere gli effetti realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano, dal che consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1525; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919).

I principi suesposti sono stati, tuttavia, elaborati con riferimento alla ipotesi in cui il contratto risulti firmato dall'altro contraente e non può – come chiarito dalla pronuncia in esame – trovare applicazione nel caso in cui il contratto non risulti firmato da nessuna delle parti atteso che la produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione per il soggetto che l'ha prodotta, ma non determina la produzione del medesimo effetto nei confronti della controparte.

Le scritture prive della sottoscrizione non rientrano, invero, nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che – secondo i principi generali - la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, essendo questa di regola il solo elemento grafico in virtù del quale la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico (Cass. civ., sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 3730).

Guida all'approfondimento
  • Cendon (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Milano, 2012, 849 e ss.;
  • Comoglio, Le prove civili, Torino, 2004, 321 ss.;
  • Ianni, Disconoscimento scrittura privata: entro quali limiti temporali va formulata la relativa istanza?, www.ilProcessoCivile.it, 2017;
  • Villa, Il disconoscimento non deve essere confuso con il mancato riconoscimento, www.dirittoegiustizia.it, 2013, p. 7.

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