In assenza di riscontri probatori è inammissibile l’appello sottoscritto senza delega del funzionario

La Redazione
24 Gennaio 2019

È onere dell'ente impositore dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell'ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare) da parte del sottoscrittore o l'esistenza di valida delega del titolare dell'ufficio...

È onere dell'ente impositore dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell'ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare) da parte del sottoscrittore o l'esistenza di valida delega del titolare dell'ufficio, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria. L'esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate anche in sede giurisdizionale, nella misura in cui si verta sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione e non sull'organizzazione interna della Pubblica Amministrazione.

Ne consegue che, laddove tale prova non sia raggiunta, è inammissibile l'appello sottoscritto senza tempestiva delega da funzionario direttivo in mancanza di ratifica postuma.

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