Il proprietario della terrazza esclusiva non risponde dei danni se il condominio si oppone alle opere di manutenzione
24 Gennaio 2019
Un condomino aveva chiesto al Giudice di Pace il risarcimento dei danni, subiti dal proprio appartamento, per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo a livello di proprietà di Caia. Il Giudice di Pace, nell'accogliere la domanda, condannava la proprietaria del terrazzo al pagamento di 1/3 della somma accertata per l'eliminazione dei danni. La pronuncia in esame è stata confermata anche in appello. Avverso tale decisione, Caia ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'insussistenza di qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c., essendosi opposti gli altri condomini alle opere di manutenzione del terrazzo da lei intrapresi, fino ad ottenere la sospensione del titolo edilizio rilasciatole dal Comune. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, il titolare dell'uso esclusivo della terrazza a livello è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione. Tuttavia, l'esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, necessarie al fine di evitare il deterioramento del lastrico o della terrazza a livello e il conseguente danno da infiltrazioni, richiedono la necessaria collaborazione del titolare dell'uso esclusivo e del condominio. Premesso ciò, a parere della Corte, essendo stata impedita la corretta manutenzione della terrazza dalle "condotte oppositive" del condomino, la sentenza impugnata è senz'altro invalida. Per le suesposte ragioni, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso ed ha cassato la pronuncia con rinvio. |