Il riscontro visivo medico legale nelle lesioni di lieve entità
25 Gennaio 2019
L'art. 32 comma 3-quater d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012, richiede, in caso di lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione” ai fini del risarcimento del “danno alla persona” e, data l'ampiezza di tale ultimo concetto, tale da intenderlo riferibile anche al biologico, ne deriva che, in generale, basterà anche un semplice accertamento visivo, in alternativa a quello strumentale. Per riscontro visivo, inoltre, dovrebbe intendersi qualunque tipo di esame obiettivo, non basato cioè su mere percezioni o apprezzamenti soggettivi, purché tale da integrare evidenza scientifica, anche secondo i criteri e mezzi della semeiotica (palpazione, percussione, auscultazione, compresa anamnesi); ovvero in definitiva dovrebbe trattarsi pur sempre di lesione suscettibile di un accertamento medico-legale, che è cosa diversa dalla prova meramente presuntiva. |