Dipendenti da proprietari di fabbricato

08 Marzo 2024

Tra i dipendenti da proprietari di fabbricati”, spicca la figura professionale del portiere, le cui prestazioni interessano, per un verso, il servizio che viene reso in favore della compagine condominiale e, per altro verso, il rapporto di lavoro che si instaura con il condominio, ma, in realtà, sono molteplici le figure professionali che ruotano attorno al ruolo del suddetto portiere. Allorquando il committente della prestazione sia un condominio, non è, però, sempre agevole individuare il corretto discrimen tra il contratto di appalto di servizi o il lavoro autonomo, da un lato, ed il rapporto di lavoro subordinato, dall'altro, segnatamente per quel che concerne gli addetti alla pulizia delle parti comuni dell'edificio (androne, scale, pianerottoli, ecc.).

Inquadramento

Il portierato costituisce un servizio molto composito, che necessita della presenza costante del portiere nel condominio, al fine di poter svolgere quella molteplicità di attività lavorative, tra le quali si segnalano: la vigilanza e la custodia dell'edificio, la pulizia delle parti comuni, lo smistamento della posta, oltre tutta una serie di compiti accessori, che costituiscono quei servizi che garantiscono allo stabile condominiale la sicurezza e la vivibilità; e proprio al fine di assicurare la presenza del medesimo portiere nell'edificio, in molti regolamenti di condominio, si prevede la destinazione ad alloggio di alcuni locali di proprietà comune.

Al contempo, il connotato lato sensu pubblicistico delle mansioni del portiere ha visto sempre di più l'interessamento da parte del legislatore nazionale; tali attività hanno trovato, altresì, un'articolata regolamentazione, per quanto riguarda segnatamente la disciplina generale del relativo rapporto - di regola, di natura subordinata, seppur contraddistinto da profili peculiari - nei contratti collettivi nazionali di lavoro: sul punto, si registrano soprattutto il C.C.N.L. sottoscritto da Confedilizia, da un lato, e da Cisal/Terziario, dall'altro, avente validità fino al 31 dicembre 2010 e successivamente rinnovato il 12 novembre 2012, nonché il C.C.N.L. sottoscritto da Federproprietà/Confappi, da un lato, e da Fesica/Confsal, Confsal/Cisals, dall'altro, stipulato il 10 giugno 2008 e rinnovato il 14 marzo 2013; degno di nota, inoltre, l'Accordo sul contratto a tempo determinato intervenuto tra Saci/Anaci e Cisal il 21 agosto 2014, ad integrazione del C.C.N.L. del 12 dicembre 2012 sugli studi professionali e società che amministrano condominii e patrimoni immobiliari o che erogano servizi integrati agli edifici (nel corso del testo, salvo diverse indicazioni, si farà riferimento al primo C.C.N.L. per i “dipendenti da proprietari di fabbricati”, perché stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale).

Trattasi di regolamentazione valida su tutto il territorio nazionale e che disciplina, in maniera unitaria, l'attività svolta da parte dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali.

Il complesso delle norme presenta carattere obbligatorio, ma può essere derogato da usi e consuetudini eventualmente preesistenti, fermi restando quei contratti individuali, aziendali o di Enti territoriali, che, nel loro insieme, siano più favorevoli al lavoratore.

La legislazione di settore e la contrattazione collettiva

In quest'ottica, assume specifica rilevanza l'art. 4 del C.C.N.L., che prevede la possibilità della c.d. “contrattazione di secondo livello”, esperibile in sede regionale (o provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano); viene, in tal modo, riconosciuta la possibilità di stipulare, a livello territoriale e per la durata di un quadriennio, accordi diversi da quanto previsto su base nazionale e che abbiano per oggetto materie quali, ad esempio, il frazionamento dell'orario giornaliero di lavoro in più di due periodi, la previsione di particolari indennità non disciplinate (come la spalatura della neve o la raccolta dei rifiuti), la diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero, l'eventuale indennità per il ritiro della posta straordinaria su delega del condomino o dell'inquilino, e quant'altro.

Fanno da corollario al C.C.N.L. di settore alcune disposizioni che regolamentano il profilo della sicurezza dei lavoratori dipendenti, così come emerge dai d.lgs. nn. 626/1994 e 81/2008, aventi ad oggetto il miglioramento della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La sola pulizia delle parti comuni dello stabile può essere affidata in appalto anche ad un'impresa di pulizie: in questo caso, al fine di individuare la normativa applicabile, che esula dall'àmbito previsto dal C.C.N.L., occorre rifarsi non solo alle disposizioni del codice civile in materia di contratto d'opera (artt. 2222 ss. c.c.), ma anche a tutte quelle norme specifiche del settore; ci si riferisce, in particolare, alla l. 25 gennaio 1994, n. 82 («Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»), la quale si preoccupa di garantire che l'impresa sia regolarmente iscritta nel registro delle ditte, e al successivo d.m. 7 luglio 1997, n. 274 («Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»); il tutto completato dal d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558, contenente le norme semplificative delle procedure relative alla denuncia di inizio attività, sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia.

Anche per il portiere erano contemplati analoghi incombenti, in quanto era prescritta l'iscrizione in un apposito “registro” previsto dall'art. 62 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773, completato dal regolamento di esecuzione r.d. 6 maggio 1940, n. 635), che veniva rilasciata dal sindaco del Comune ove aveva luogo lo svolgimento del rapporto di lavoro, incombente ora soppresso a seguito della l. 24 novembre 2000, n. 340; quest'ultimo documento doveva, peraltro, essere rinnovato ogni anno e l'eventuale inadempienza era sanzionata, anche penalmente, con un'ammenda seppur oblabile (Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 1997, n. 6013); ad ogni buon conto, la giurisprudenza aveva chiarito che la mancanza di un'autorizzazione amministrativa, prescritta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non comportava l'illiceità dell'oggetto e della causa del contratto di lavoro agli effetti dell'art. 2126 c.c., per cui, nel rapporto di portierato, la mancata iscrizione del lavoratore nel registro previsto dal citato art. 62 non escludeva il diritto alla retribuzione per l'attività concretamente esercitata (Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1989, n. 2171); e ancora, l'iscrizione nell'apposito registro dei portieri si sostanziava in un'autorizzazione di pubblica sicurezza all'esercizio del lavoro di portiere senza riferimento ad un concreto rapporto di portierato in locali predeterminati e senza che la cessazione del rapporto conducesse alla conseguenza della revoca dell'iscrizione, potendo l'interessato, in costanza di iscrizione, ottenere altre assunzioni (Cons. giust. amm. sic., 10 marzo 1983, n. 31).

Per completezza, va rammentato che anche la l. 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobiliurbani», c.d. legge dell'equo canone), in via incidentale con gli artt. 9 e 10, disciplina, rispettivamente, l'obbligo del conduttore di sopportare, nella misura del 90%, le spese di portierato, nonché il diritto di intervenire, senza poter votare, sulle deliberazioni relative alla modifica dei servizi comuni che non siano il riscaldamento ed il condizionamento d'aria, tra i quali rientra appunto il servizio di portierato.

La classificazione dei lavoratori

In particolare, l'art. 15 del C.C.N.L. Confedilizia elenca tali figure professionali, e le relative funzioni, sostanzialmente in quattro grandi categorie e relative classificazioni:

A) Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.

A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.

A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.

A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.

A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.

A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).

A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.

A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.

A8) Portieri senza alloggio ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.

A9) Portieri che fruiscono di alloggio ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.

B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.

B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.

B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.

B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.

B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde, e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.

B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.

C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).

C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2 e/o C3.

C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'àmbito delle responsabilità loro delegate.

C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.

C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.

D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

D1) Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo, nell'àmbito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, di complessi o di immobili e/o di complessi residenziali.

D2) Istruttori che, su incarico del condominio, prestano la loro opera in appositi spazi, per l'insegnamento di una o più discipline sportive a favore dei condomini o di una parte degli stessi; coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.

D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini o di una parte di essi che in tal caso se ne assumono le spese.

D4) Lavoratori che svolgono, in appositi spazi condominiali se autorizzati, o all'interno della propria abitazione se inserita nel contesto condominiale, oppure all'interno delle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti o, più in generale, attività relative alla vita familiare, in favore dei condomini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.

Vanno, comunque, esclusi dalle previsioni di cui sopra quei lavoratori che prestano la loro attività sia in immobili abitati unicamente dal proprietario e dai suoi familiari (trattandosi piuttosto di lavoro lato sensu domestico), sia in immobili destinati ad attività commerciali ed imprenditoriali (allorquando il portiere sia un dipendente della società).

La natura autonoma o subordinata del rapporto

Allorché il committente della prestazione sia un condominio, come va individuato il corretto discrimen tra il contratto di appalto di servizi o il lavoro autonomo, da un lato, ed il rapporto di lavoro subordinato, dall'altro, segnatamente per quel che concerne gli addetti alla pulizia delle parti comuni dell'edificio (androne, scale, pianerottoli, ecc.)

Di regola, il modello legale del contratto di portierato evidenzia i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l'impegno volto ad assicurare il servizio in un orario determinato, l'obbligo di garantire la sostituzione in caso di assenza, la determinazione fissa della retribuzione a cadenza periodica costante, anche se, rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato, il rapporto di portierato rimane contraddistinto da aspetti peculiari, segnatamente connessi alla natura non imprenditoriale del datore di lavoro ed al tipo di servizio composito affidato al lavoratore, il che giustifica una disciplina speciale, di natura legislativa e collettiva, connotata altresì da profili pubblicistici di pubblica sicurezza.

Di contro, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato consistente nelle prestazioni di portierato non può desumersi univocamente soltanto dalla circostanza dell'utilizzo dell'alloggio condominiale e dallo svolgimento di attività non retribuite da parte dell'asserito portiere all'interno del fabbricato, potendosi trattare pure di incombenze adempiute spontaneamente, per interesse personale o per cortesia.

In termini generali, si è affermato (Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1991, n. 4905) che, anche se la descrizione delle mansioni tipiche contenute in norme collettive o legislative vale solo ad identificare quel particolare lavoro ivi previsto rispetto ad altri, e non esclude il potere del giudice di accertare in concreto, in relazione ad un'attività di pulizia di immobili urbani, la ricorrenza o meno del presupposto della subordinazione ai fini della qualificazione del rapporto, il giudice stesso deve, però, tener conto che tali prestazioni sono considerate dalla contrattazione collettiva e dalla l. 4 febbraio 1958, n. 23 come oggetto tipico di lavoro subordinato e mai autonomo, il quale è da ritenersi eccezionale alla stregua di tali norme e, pertanto, desumibile solo da elementi certi e determinati ed in funzione del carattere prevalente degli stessi.

In primis, è necessario indagare l'effettiva volontà delle parti, atteso che, se l'amministratore e l'incaricato della pulizia abbiano dichiarato di voler escludere la subordinazione, una diversa qualificazione impone la prova - a carico del lavoratore - che il rapporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, si è di fatto realizzato, in fase di esecuzione, con l'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico del condominio di disporre della prestazione e controllarne lo svolgimento.

Ai fini dell'affermazione della natura subordinata dell'attività di pulizia dell'edificio condominiale, non è, invece, rilevante l'individuazione di elementi che si rivelino compatibili sia con l'appalto sia con il lavoro subordinato, quali la continuità della prestazione, la retribuzione fissa, l'orario predeterminato, l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al prestatore, nel senso che, anche nell'appalto, potrebbe configurarsi un'ingerenza del condominio nella prestazione dell'incaricato del servizio in ordine ai tempi ed ai modi dell'adempimento; né è necessario, per la qualificazione dell'attività come lavoro subordinato, che il controllo del relativo amministratore avvenga durante l'esecuzione della prestazione, ben potendo il controllo medesimo essere esercitato anche a posteriori, verificando l'avvenuta osservanza delle direttive indicate (nella fattispecie analizzata da Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 1985, n. 3771, si era cassata la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un condominio ed un addetto alla pulizia dell'edificio, sul presupposto che quest'ultimo non veniva controllato dall'amministratore durante l'esecuzione della prestazione lavorativa; cui adde Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 1991, n. 5409; Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 1986, n. 1242, sottolineando che il vincolo della subordinazione, nel servizio di pulizia, non può essere affermato in base al mero riscontro che tale attività sia regolata dalle direttive del datore di lavoro, anche se relative ad orari e modalità di esecuzione della prestazione, tenuto conto che, anche nel lavoro autonomo e nell'appalto di servizi, è configurabile un'ingerenza del creditore della prestazione in ordine ai tempi ed ai modi dell'adempimento; nella giurisprudenza di merito, si segnalano: Trib. Trento 13 aprile 2000, ad avviso del quale sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra un condominio ed una lavoratrice addetta alla pulizia dei locali, nel caso in cui le prestazioni di lavoro venissero eseguite con notevole regolarità e continuità, ed in mancanza di una benché minima organizzazione imprenditoriale; Pret. Parma 31 marzo 1980, che ha configurato un rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di un condomino che, senza disporre di una propria organizzazione autonoma, svolgeva giornalmente e sistematicamente l'attività di pulizia delle scale in favore del condominio).

In evidenza

Per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre considerare principalmente che, nel lavoro autonomo, oggetto della prestazione è l'opera o il servizio, cioè il risultato dell'attività che il prestatore organizza con un certo grado di autonomia e realizza con i mezzi che ritiene più opportuni ed a proprio rischio, mentre, nel lavoro subordinato, oggetto della prestazione è rappresentato dalle energie lavorative che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro con vincolo di subordinazione, cioè sotto la sua vigilanza e secondo le sue direttive.

E ancora, l'attività degli addetti alle pulizie di immobili urbani è riconducibile sia nella categoria del rapporto di lavoro subordinato sia in quella del rapporto di lavoro autonomo secondo gli specifici caratteri in concreto assunti dalla prestazione, sicché, per una corretta qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, è compito del giudice di merito inquadrare gli elementi di fatto, liberamente ricercati ed individuati, nell'appropriato schema legale tipico risultante dai criteri, generali e astratti, che presiedono alla distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 1981, n. 383: nella specie, la sentenza di merito è stata cassata per vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto, pur in presenza di circostanze di fatto equivoche e ambigue, la prestazione era stata sussunta nello schema del lavoro autonomo senza tener conto che il fondamentale elemento distintivo tra le due categorie è costituito dalla subordinazione, intesa come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; sempre riguardo ad un caso concreto di attività di pulizia espletata in uno stabile condominiale, v. Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 1993, n. 1094).

Nella medesima prospettiva, si pone un'altra decisione (Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 1981, n. 4084), ad avviso della quale una prestazione marginale e limitata, come quella del lavoro di pulizia, apertura e chiusura dei locali, accensione e spegnimento del riscaldamento, può essere svolta sia in regime di lavoro subordinato, ove avvenga sotto il controllo e la direzione del datore di lavoro, sia di lavoro autonomo, quando la prestazione dell'attività medesima abbia ad oggetto il conseguimento del lavoro promesso, senza vincoli gerarchici o modali, e, al riguardo, non sono di per sé decisive né la modalità di corresponsione della retribuzione, né la natura ripetitiva e continuativa delle prestazioni (nella giurisprudenza di merito, v., altresì, Pret. Torino 10 maggio 1994, secondo il quale ha natura di attività lavorativa autonoma il servizio di portineria e manutenzione di impianti condominiali, svolto senza alcuna continuità nella prestazione, nonché senza previsioni specifiche sull'orario di lavoro e sulle modalità concrete del servizio stesso).

È stata, comunque, confutata la ricostruzione in termini di lavoro domestico - e, pertanto, la sussistenza dell'obbligo di pagare i contributi previdenziali - nell'ipotesi in cui una persona provvedeva alla pulizia delle parti comuni dello stabile e ad altre prestazioni in favore di un condominio (segnatamente, la consegna della posta, e l'accensione/spegnimento delle luci), in quanto - ad avviso di Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 1979, n. 1235 - la collettività dei condomini non potesse affatto rientrare nella figura della “convivenza di tipo familiare”, la quale implicava una situazione di coabitazione in una singola e distinta unità immobiliare, in cui un nucleo di persone perseguiva e realizzava una comunità di vita tesa al soddisfacimento di tutte le principali esigenze materiali e morali.

Resta inteso che il lavoratore, il quale intende rivendicare la natura subordinata del rapporto di portierato inter partes, può eccepire l'esistenza del contratto dissimulato - anche per testimoni, non essendo tenuto a produrre un'eventuale controdichiarazione scritta - dimostrando le effettive modalità di svolgimento del rapporto, al fine di rivendicare dal condominio i correlati emolumenti retributivi.

La rilevanza dei fatti concludenti

Di recente, i giudici di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2014, n. 5297) hanno esaminato una peculiare situazione relativa alla costituzione del rapportodi portiere con un condominioper facta concludentia, cassando la decisione del giudice di merito il quale, per un verso, aveva escluso la configurabilità di tale rapporto di lavoro trattandosi di svolgimento di mansioni semplici, e, per altro verso, aveva evidenziato la mancata indicazione, da parte attorea, della persona che le avrebbe assunte, non ritenendo rilevanti allo scopo neppure i verbali delle assemblee condominiali, considerati meri atti preparatori, tanto più in assenza di prova circa la percezione di compensi o la sottoposizione a direttive dell'asserito datore di lavoro.

Nella specie, il lavoratore si era lamentato che i verbali assembleari recavano le deliberazioni di assunzione con mansioni di portierato, assunzione, peraltro, accettata per fatti concludenti, attraverso la ripetuta esplicazione dell'attività lavorativa e l'occupazione dello stabile condominiale assegnato; in buona sostanza, si contestava l'erroneo disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, nonostante la continuità della prestazione, l'inserimento stabile nella struttura datoriale e l'assenza di rischio d'impresa, e la Suprema Corte ha ritenuto tali censure meritevoli di accoglimento, offrendo interessanti spunti di riflessione anche sul soggetto che può concludere un contratto imputabile all'ente condominiale ed alle modalità con cui tale accordo può raggiungersi.

Per un verso, si è precisato - richiamando Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1979, n. 3282 - che la riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle previsioni della normativa collettiva, concordata dalle parti (per loro particolari fini e per determinati effetti), non è da sola sufficiente per escludere l'esistenza di un rapporto di portierato e, quindi, l'applicabilità dei relativi contratti collettivi di categoria nei confronti del lavoratore che svolge attività di sorveglianza ai cancelli di un comprensorio immobiliare, costituito da più palazzine ognuna delle quali fornita di un portiere.

A fronte, poi, della dedotta inesistenza di vincolo gerarchico/disciplinare nei confronti del ricorrente, presupposto, questo, indefettibile dell'invocata subordinazione, si è replicato che, qualora la prestazione sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, al fine della suddetta distinzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali potevano essere, nel caso di specie, la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, ecc. (v., in termini generali, più di recente, Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2013, n. 16835).

Per altro verso, la sentenza impugnata aveva ritenuto decisiva la mancata indicazione, da parte del ricorrente, della persona che l'avrebbe assunta, al fine di escludere la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della mancanza di personalità giuridica del condominio.

Tuttavia - ad avviso dei giudici di Piazza Cavour - tale decisione non aveva tenuto conto delle deliberazioni assembleari, con le quali il condominio aveva deciso di instaurare un rapporto di lavoro, trascurando l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 1980, n. 1994), secondo il quale, nella realtà condominiale, l'assemblea, oltre ad avere il potere di delegare l'amministratore a concludere un determinato contratto, fissando i limiti precisi dell'attività negoziale da svolgere, ha anche il potere di prestare direttamente il proprio consenso alla conclusione di un contratto, non essendo previsto alcun divieto al riguardo nella disciplina del condominio e non sussistendo alcun impedimento tecnico-giuridico per un'efficace manifestazione di volontà negoziale da parte dell'assemblea (al contempo, però, la delegabilità della scelta del terzo contraente e del momento di conclusione del contratto non significa che l'assemblea possa rimettere al parere espresso da singoli condomini la propria potestà deliberatoria, sempre vincolata al riscontro della maggioranza di legge, v. Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 1982, n. 5646).

Inoltre, la gravata sentenza aveva pure omesso di considerare che il perfezionamento del rapporto di lavoro poteva ben avvenire, per fatti concludenti, anche nei confronti di un soggetto giuridico non personificato, qual è il condominio, e ciò non solo a seguito delle deliberazioni assembleari di cui sopra, ma -se del caso anche per il periodo precedente - in relazione alla continuativa esplicazione dell'attività lavorativa, all'occupazione dello stabile condominiale assegnato ed all'accettazione della prestazione da parte del condominio; il tutto come risultava dall'espletata istruttoria, considerando, altresì, le prove fornite al fine di verificare l'occupazione dell'alloggio condominiale, le particolari modalità della prestazione senza predeterminazione di orario ma in relazione al contenuto delle mansioni medesime, la dedotta continuità della prestazione del ricorrente, il suo inserimento stabile nella struttura datoriale, l'assenza di rischio d'impresa, e la rilevanza di tali aspetti in relazione ad un rapporto di lavoro di portierato.

Casistica

CASISTICA

Lavoro prestato nelle festività

Il portiere di un immobile urbano ha diritto, per il lavoro svolto nelle domeniche, alla paga giornaliera pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione del quaranta per cento, nonché, ove abbia lavorato la domenica senza fruire nella settimana di un giorno di riposo compensativo, al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali e di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra giornata di retribuzione, deve essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che, anche utilizzando strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva, tenga conto della gravosità e delle prestazioni lavorative e dell'effetto usurante del mancato riposo, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile contrattualmente in astratto ed essendo in contrasto con la norma imperativa dell'art. 36 Cost., e perciò da disapplicare, ogni contraria clausola della contrattazione collettiva (Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1991, n. 1386).

Compenso per il sostituto

Riguardo alle prestazioni del sostituto del portiere di immobili urbani, la nullità delle clausole del C.C.N.L. 11 luglio 1962, che ne prevedono il relativo compenso, per contrasto con norme imperative (artt. 36 Cost. e 2109 c.c.) comporta che, per il rapporto di lavoro di tale sostituto, ancorché persona appartenente al nucleo familiare del portiere titolare, trova applicazione la disciplina dell'art. 2126 c.c., sicché l'obbligo di retribuire le prestazioni di fatto del sostituto è a carico del condominio dell'edificio destinatario delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 1991, n. 6099).

Appalto di servizi

In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto - come nell'ipotesi di attività di pulizia di uno stabile condominiale - occorre far riferimento ad altri criteri, e cioè all'oggetto della prestazione, all'organizzazione d'impresa, all'incidenza del rischio, all'inserimento del lavoratore nell'azienda, al sistema di retribuzione, all'esistenza di un orario di lavoro, alla collaborazione ed alla continuità della prestazione, tenendo conto del fatto che il potere direttivo del datore di lavoro non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica; conseguentemente l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente, dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale essere intesa in funzione dei risultati che il datore di lavoro, imprenditore o meno, si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio (Cass. civ., sez. lav.,29 gennaio 1993, n. 1094).

Guida all'approfondimento

Amato, In tema di rapporto di portierato e di sostituto del portiere titolare, in Lavoro 80, 1987, 495;

Celeste, Rapporto di lavoro subordinato per facta concludentia del portiere di condominio, in Immob. & proprietà, 2014, 489;

Durval, Portierato, in Encicl. giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXIII, 257.

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