La decadenza dei benefici fiscali sulla prima casa

Redazione scientifica
28 Gennaio 2019

Il frazionamento in due appartamenti dell'unità immobiliare acquistata con l'agevolazione “prima casa” e la loro successiva vendita, con atti separati prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, legittima l'amministrazione a sancire la decadenza dell'agevolazione.

Tizio aveva proposto ricorso davanti alla CTP per l'accertata decadenza dei benefici fiscali “prima casa”, previsti dalla l. 243/1993 e successive modificazioni, per aver rivenduto l'immobile acquistato entro il quinquennio, senza riacquisto entro un anno di altro immobile. In primo grado, la CTP aveva accolto il ricorso. In secondo grado, la Commissione territoriale regionale, invece, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il gravame dell'Agenza dell'entrate. Difatti, a parere della CTR, l'Amministrazione finanziaria aveva tempestivamente notificato l'atto di recupero della maggiore imposta entro il termine di tre anni dallo scadere dell'anno dalla vendita della seconda unità immobiliare frazionata. Avverso tale ultima pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione.

A parere della S.C., era stato accertato che l'unità immobiliare, acquistata con il beneficio della agevolazione fiscale della “prima casa”, era stata dapprima frazionata in due unità e, successivamente, una prima porzione era stata alienata nel 2005 ed una seconda era stata venduta nel 2007, senza che il ricorrente avesse provveduto mai ad acquistare altre unità immobiliari. Pertanto, correttamente, l'impugnata sentenza aveva individuato il dies a quo del termine triennale previsto dall'art 76 d.P.R. n. 131/1986 nell'atto di vendita stipulato nel 2008, giorno di scadenza dell'anno successivo alla seconda alienazione, con conseguente decadenza dall'agevolazione fiscale, perché solo allo spirare di tale termine, senza avere effettuato un nuovo acquisto, il contribuente perde in via definitiva il diritto all'agevolazione provvisoriamente goduta sul primo acquisto. Per le suesposte ragioni, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso.

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